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Nuovo Iscritto
Sono separato legalmente e consensualmente da mia moglie.
Ho lasciato la casa, di cui possiedo la proprietà al 50%, alla moglie ed al figlio maggiorenne, oltre a dare il mantenimento a mia moglie ed a pagare una quota per il figlio.
Attualmente ho la necessità di monetizzare la mia quota del 50% relativa alla casa; mia moglie non è daccordo nel rilevare la mia quota e non vuole venderla.
La casa non è divisibile con muri ed ha un solo ingresso.
Cosa posso fare?
Ringrazio anticipatamente per la risposta cordialità
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Le consiglio il ricorso ad un legale di fiducia che valuti la questione in maniera approfondita e che analizzi nel dettaglio gli accordi stipulati in sede di separazione e le mutate condizioni economiche del coniuge e del figlio maggiorenne magari prossimo ad esercitare un'attività lavorativa .
Le espongo comunque il mio parere: Se lei ritiene che le condizioni indicate nell'atto di seprazione siano mutate puo' chiederne la revisione al Tribunale competente ai sensi dell'art 155 ter​

Allego gli articoli del codice che credo siano di suo interesse

Art. 155-ter. (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del
contributo.​

Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.


Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.​

Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.


Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.​
 

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