L'art.10 della Tariffa allegata al T.U. 131/1986 prevede l'obbligo della registrazione dei preliminari (anche se conclusi per scrittura privata).
Per la registrazione del preliminare è prevista l'imposta di registro fissa di Euro 168,00.
Se il preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, è prevista la tassazione nella misura di 0,50%.
Se prevede il pagamento di acconti (non soggetti ad I.V.A.), è prevista la tassazione nella misura del 3%.
In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
L'obbligo di registrazione a termine fisso delle scritture non autenticate contenenti preliminari soggetti ad IVA, sussiste solo in presenza di caparre.
Sotto il primo punto di vista, è opportuno sottolineare come due siano i principali tipi di imposta correlati alla compravendita immobiliare: l'imposta di registro (e le relative imposte ipotecarie e catastali) e l'IVA.
L'applicazione dell'una o dell'altra imposta è direttamente connessa con la qualificazione soggettiva della parte venditrice: l'IVA si applica, infatti, in generale e salvo alcune particolari esclusioni, a tutte le vendite effettuate da imprese, chiunque sia l'acquirente; l'imposta di registro si applica, invece, in tutte le ipotesi in cui il venditore sia un soggetto privato non imprenditore nonché in alcuni particolari casi di vendita da parte di imprese, in considerazione del genere di bene compravenduto (profilo oggettivo).
L'applicazione di un tipo di imposta preclude quindi l'applicazione dell'altro.
Se metti compreso IVA è meglio (per il conteggio della tassazione dello 0,50%).