Panti

Membro Attivo
Proprietario Casa
buongiorno a tutti, vorrei sottoporre un paio di domande agli esperti, dopo la morte di mio padre siamo rimasti come eredi di alcuni fabbricati, in 9 figli più mia madre, dopo tre anni abbiamo deciso di vendere il tutto a una delle mie sorelle, ma c'è un fratello che non vuole vendere ma bensì vuole fargli una donazione per la sua quota, altrimenti non firma per la vendita, domanda: si può fare una donazione in un atto di vendita? si può vendere lo stesso anche senza di lui? cosa fare diversamente?
 
U

User_29045

Ospite
Se i proprietari sono più d'uno, la cessione della proprietà può avvenire in modo promiscuo.

Immaginiamo che siano 3 i proprietari, per semplificare.
Guarda cosa potrebbe succedere.

Il proprietario A può vendere la sua quota di proprietà.
Il proprietario B può donare la sua quota di proprietà.
Il proprietario C può donare o vendere la nuda proprietà, conservando l'usufrutto vitalizio con possibilità di riservarlo ad altri dopo la sua morte.

Quindi il tuo caso alla fin fine è fortunato perché di gran lunga più semplice, tutti vogliono vendere la loro quota di proprietà, tranne uno che vuole donarla.

Nessun problema, la parte acquirente deve semplicemente "accettare e acquistare", come risulterà dal rogito.

La donazione può essere revocata finché il donante è in vita, qualora ne ricorrano le condizioni.

La donazione non può essere revocata trascorsi 10 anni dalla MORTE del donante.

Se il donante resta in vita, un immobile proveniente da donazione (anche solo in parte) non sarà facilmente vendibile, perché nessuna banca concede mutui su immobili che provengono da donazioni ancora discutibili perché non decorsi i tempi per la prescrizione dell'annullabilità della donazione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Possessore ti ha dato un ottima risposta :applauso:
A parte questo:
La donazione può essere revocata finché il donante è in vita, qualora ne ricorrano le condizioni.
La donazione non può essere revocata trascorsi 10 anni dalla MORTE del donante.
Gli artt. 801 e segg. c.c. dicono altro. E per quanto riguarda i "10 anni dalla morte" evidentemente ha confuso con il termine per esercitare l'azione di riduzione delle donazioni lesive dei diritti dei legittimari.
 
U

User_29045

Ospite

Guarda, ti dò io un po' di motivazioni possibili:

a) Il fratello che vuole "donare" e non "vendere", evita di prendere denaro dalla sua controparte, perché sa che la moglie lo spenderebbe tutto in borse, borsette e gioielli, e allora preferisce regalare la sua quota di proprietà al fratello piuttosto che veder sperperare i soldi da sua moglie che ha notoriamente le mani bucate (è un esempio, non aggreditemi);

b) Il fratello vuole avvalersi della possibilità di "donare" perché la donazione può essere revocata (Revoca della donazione). La revoca della donazione (e degli atri di liberalità v. art. 809 c.c.) è quindi ammessa solo in due casi previsti dall'art. 800 del codice civile: Ingratitudine del donatario; Sopravvenienza di figli del donante. In caso di comprovata ingratitudine del fratello donatario, la donazione può essere revocata con azione giudiziale;

b) Vuole semplicemente fare un regalo al fratello, e vuole che ciò resti trascritto in regolare atto notarile; se gli dà i soldi in mano, fra 25 anni non se ne ricorda più nessuno, mentre un rogito si ripesca anche fra 100 anni.

E' il caso di copiare e incollare, dal link postato da me un attimo fa, la REVOCA PER INGRATITUDINE:

revoca per ingratitudine
( art. 801 c.c.)

può essere chiesta quando il donatario

a) ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo; ovvero abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio (es.: istigazione al suicidio di minore di anni 14), oppure li abbia denunciati infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;

b) si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante, ritenendo l'ingiuria grave non solo quella prevista dall'art. 594 c.p. ma anche quando abbia trattato in maniera offensiva il donante, ne abbia offeso il decoro etc;

c) ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui;

d) gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436 c.c.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto