Il venditore di un immobile o di un'azienda non percepirà più il prezzo il giorno del rogito; sarà il notaio a trasmettere il denaro dovutogli, una volta effettuata la trascrizione. Cioè la prescritta pubblicità nei pubblici registri, che "mette in sicurezza" il contratto di compravendita. È una novità del maxi emendamento alla legge di stabilità destinata ad alterare radicalmente la prassi contrattuale su immobili e aziende e ad avvicinare l'Italia a quanto già da tempo si pratica all'estero.
La norma prevede che il notaio (o altro pubblico ufficiale incaricato della compravendita, come un segretario comunale che stipula nell'interesse del suo Comune) deve versare su conto corrente "dedicato", in relazione ad atti da lui stipulati con prezzo oltre i 100mila euro:
a) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi di spese, in caso di compravendita immobiliare;
b) le somme affidategli in deposito fiduciario;
c) l'intero prezzo (o il saldo ancora dovuto) se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende.
Importante è notare che gli interessi sulle somme depositate saranno destinati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.
L'effetto del deposito nel conto corrente "dedicato" è che gli importi depositati costituiscono un "patrimonio separato", con la conseguenza che le somme in questione sono quindi escluse dalla successione mortis causa del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia e sono impignorabili a richiesta di chiunque, così come impignorabile è il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
Eseguita la registrazione e la pubblicità nei Registri immobiliari o, per le cessioni d'azienda, nel Registro delle imprese, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) deve provvedere senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
Se i contraenti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio (o altro pubblico ufficiale) svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova – risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti – che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
f.ilsole24ore27nov13
La norma prevede che il notaio (o altro pubblico ufficiale incaricato della compravendita, come un segretario comunale che stipula nell'interesse del suo Comune) deve versare su conto corrente "dedicato", in relazione ad atti da lui stipulati con prezzo oltre i 100mila euro:
a) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi di spese, in caso di compravendita immobiliare;
b) le somme affidategli in deposito fiduciario;
c) l'intero prezzo (o il saldo ancora dovuto) se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende.
Importante è notare che gli interessi sulle somme depositate saranno destinati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.
L'effetto del deposito nel conto corrente "dedicato" è che gli importi depositati costituiscono un "patrimonio separato", con la conseguenza che le somme in questione sono quindi escluse dalla successione mortis causa del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia e sono impignorabili a richiesta di chiunque, così come impignorabile è il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
Eseguita la registrazione e la pubblicità nei Registri immobiliari o, per le cessioni d'azienda, nel Registro delle imprese, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli, il notaio (o altro pubblico ufficiale) deve provvedere senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
Se i contraenti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio (o altro pubblico ufficiale) svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova – risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti – che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
f.ilsole24ore27nov13