MISTERNO2011

Nuovo Iscritto
Conduttore
No al momento non ho nessun tipo di notizia.
Ieri ho parlato con il mediatore finanziario che mi dice che l'agenzia non vuole avere piu' nessun tipo di rapporto, anzi velatamente mi ha fatto intendere che non li ama molto.
oggi stesso mi rechero' da un avvocato di fiducia per discutere la cosa.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
potrebbe inviare una lettera di questo tipo:

Oggetto: spostamento data rogito relativo all'acquisto dell'immobile sito in ....via....;

Io sottoscritto _________________________________, in riferimento al contratto preliminare dell’immobile sito in Via ___________________________, stipulato in data ___________________, sono a chiedere di prorogare il termine per la stipula del rogito entro e non oltre il ____________ presso lo studio notarile dott. __________.
Tale richiesta deriva da circostanze a me non imputabili ne preventivabili, per le quali, mi riservo sin da ora ogni più opportuna azione nei confonti dei responsabili.
Rimangono invariati tutti gli altri patti e condizioni.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Il venditore, qualora non volesse risolvere pacificamente la questione e ridarle indietro i soldi, dovrebbe intimarle l'adempimento notificandole una diffida e prevedendo un termine ad adimplendum non inferiore a 15 gg
 

MISTERNO2011

Nuovo Iscritto
Conduttore
Ho parlato tramite il mediatore finanziario al venditore che mi dice non vuole firmare la proroga su consiglio dell'agenzia, nonostante non sia colpa mia dell'accaduto. se avessi fatto tutto da solo sarebbe stato meglio.
Bisognerebbe avere 2 vite una per fare esperienza e una per viverla...
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
lei mandi comunque la lettera al venditore ed all'agenzia per conoscenza.......
un consiglio.......faccia tutto per scritto......
 

MISTERNO2011

Nuovo Iscritto
Conduttore
ma anche se firmasse la proroga il bancoposta prima di un messe non mi potrebbe dare il mutuo, prima dovrebbe fare la periza poi deliberare e poi rogitare...
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Ad ogni modo, su una fattispecie simile si è di recente espressa la Cassazione, la quale in merito al termine apposto per la stipula del rogito, ha affermato che: “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’'espressione “entro e non oltre”, quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. in tal senso Cass. 17.3.2005, n. 5797; nella specie questa Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l’espressione “entro e non oltre”, avevano fissato per il rogito; altresì Cass. 6.12.2007, n. 25549; Cass. 26.4.1983, n. 2870)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto