È previsto un credito d’imposta per le persone che hanno ceduto l’abitazione, a suo tempo acquistata fruendo
dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA, ed entro un anno dalla
vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa ed è pari all’ammontare
dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione con atto soggetto a IVA prima
del 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa in quanto,
all’epoca, si applicava in ogni caso l’IVA ridotta) ma, comunque, non prima dell’entrata in vigore della
legge 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell’abitazione poi venduta, erano in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto
• in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito
• in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto
• in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24
(usando il codice tributo 6602).
Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione
nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta
di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l’atto originario di acquisto
con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia
in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Vedi pagina 15 di :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4