Zenzera

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao.
Essendomi finalmente decisa a passare al canone concordato, ho scaricato un modulo di contratto e ho iniziato a compilarlo. Penso che romperò molto le scatole chiedendo lumi su vari passi del contratto stesso; per iniziare, vi sarei grata se qualcuno mi spiegasse queste due cose
1) da quale passo risulta che si tratta per l'appunto di canone concordato e non di canone libero.
2) poiché è in corso un contratto a canone libero, so che devo chiuderlo (pagando qualcosa) e, contestualmente, registrare il contratto nuovo a canone concordato; la cosa deve risultare dal contratto nuovo? Se sì, dove la devo inserire?
Grazie
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno,
i contratti concordati possono essere redatti soltanto facendo notevole attenzione all'accordo locale vigente nel comune; ciò in primo luogo per comprendere quale può essere l'importo del canone, in quanto i contratti a canone concordato riconoscono una serie di importanti vantaggi fiscali a fronte di una auto limitazione delle pretese economiche del locatore.
E' quindi opportuno che il contratto indichi gli estremi dell'accordo locale cui si rifà.
Dove si trova l'immobile?
 

Zenzera

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel mio comune non ci sono accordi locali. Ma alla associazione dei piccoli proprietari mi hanno fatto il calcolo sulla base di criteri generali che dovrebbero valere proprio in assenza di un regolamento locale
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
Nel mio comune non ci sono accordi locali. Ma alla associazione dei piccoli proprietari mi hanno fatto il calcolo sulla base di criteri generali che dovrebbero valere proprio in assenza di un regolamento locale

Devi solo risolvere il vecchio contratto articolo 2, comma 1 legge 431/98 ea aprirne un altro articolo 2, comma 3 stessa legge a canone concordato, facendo riferimento al comune demograficamente omogeneo di minor distanza territoriale, anche situato in altra regione nel quale sia vigente un accordo sottoscritto sulla base del decreto ministeriale 20 dicembre 2002. Non potrai però godere delle agevolazioni fiscali, in quanto il tuo contratto riguarda un alloggio situato in un comune non riconosciuto ad alta tensione abitativa (quelle per l'inquilino, invece, valgono ovunque), perciò, se passi al regime fiscale della cedolare secca, l'aliquota che applicherai sull'intero ammontare del canone di locazione, non è quella ridotta del 10%, ma quella ordinaria del 21%.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Perfetto.
Se hai avuto la loro assistenza in merito al calcolo del canone, hai già superato alcuni dei maggiori problemi.
Che si tratti di contratto a canone concordato risulterà dalla durata (3 + 2, i contratti a canone libero hanno durata 4+4) e dalle indicazioni che inserirai in merito all'importo del canone ed ai criteri utilizzati per il suo calcolo.
I due contratti sono autonomi e distinti, pertanto il nuovo non deve contenere alcun riferimento al vecchio.

@Magnus Ansegar , vado a naso e mi riservo di controllare.... siamo sicuri che l'assenza di accordi territoriali implichi la mancata inclusione dle comune nella lista di quelli a maggiore densità abitativa?
 
Ultima modifica di un moderatore:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
siamo sicuri che l'assenza di accordi territoriali implichi la mancata inclusione dle comune nella lista di quelli a maggiore densità abitativa?
L'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti per il quadriennio 2014-2017 è ridotta al 10 per cento:
- per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- per i contratti stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
E' italiano corretto: Modo Imperativo.
Il modo imperativo si usa per dare un ordine o per invitare, pregare, esortare qualcuno a fare qualcosa.

L’imperativo ha un solo tempo, il presente, e due sole forme: la seconda persona singolare e plurale, per le altre persone (esclusa la prima persona che non esiste) prende in prestito le forme del congiuntivo presente che in questo caso prende il nome di congiuntivo esortativo: ascoltiamo il professore con attenzione!; ascoltino quello che ho da dire!
 

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