barbaraf

Membro Junior
Conduttore
buongiorno
chi mi aiuta a capire con precisione quali costi condominiali competono all'inquilino e quali al proprietario ?
nel consuntivo di esercizio del condominio tutte le spese ( ordinarie e non ) sono suddivise per gruppi

( es. generale : assicurazione + amministratore + comp.bancarie+ compilazione 770 + spese postali )

grazie :)
barbara
 

cichi

Membro Junior
La regola è che tutte le spese ordinarie le paga l'inquilino, le straordinarie il proprietario.
Pertanto, ritengo, che "assicurazione + amministratore + comp.bancarie+ compilazione 770 + spese postali ", trattandosi di spese ordinarie, competano all'inquilino. Saluti. Francesco
 

clemente

Membro Attivo
Professionista
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Non ritengo siano a carico del conduttore le spese per l'assicurazione, l'amministratore, le spese bancrie e postali e la compilazione del modello 770.
Saluti
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Se fai arrivare al forum in allegato copia del contratto di locazione la competenza si può stabilire con maggiore precisione.
 

cichi

Membro Junior
Scusatemi, ma l'amministratore per chi lavora: per l'inquilino o per il proprietario? Se, ad esempio, l'ascensore non funziona, l'inquilino chiama il proprietario o l'amministratore? Io, credo, chiami l'amministratore. Voi????
 

Marco Costa

Membro dello Staff
salve,
come ho gia' scritto in un'altro post di richiesta chiarimenti suddivisione spese condominiali...

.... una buona traccia per la suddivisione degli oneri condominiali tra proprietari ed Inquilini e' la tabella di ripartizione stilata dalla Confedilizia che poi e' quella gia' linkata da Maidealista

La tabella indica come vanno ripartiti secondo equità gli oneri accessori tra i soggetti interessati a servizi, prestazioni e altri tipi di spese.
Per essere a ogni effetto vincolante, la tabella deve quindi essere recepita, con un voto dall'assemblea, nei regolamenti condominiali (da richiamarsi poi, nei singoli contratti di locazione) o, direttamente, nei singoli contratti in deroga, in modo da superare ogni dubbio o falsa interpretazione.

Nei singoli contratti di locazione, per rendere vincolante la tabella Confedilizia (che è applicabile anche al di fuori della realtà condominiali) è sufficiente inserire nei contratti stessi la seguente clausola : "Per la ripartizione degli oneri accessori al presente contratto di locazione si fa rinvio alla Tabella di ripartizione oneri accessori proprietario / conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C 46286 in data 22.11.1994".

Naturalmente sono possibili accordi nei quali questa suddivisione sia richiamata solo parzialmente : in questo caso bisognerà ricopiare a parte le voci che interessano, e allegare questo accordo speciale al contratto di locazione o al regolamento condominiale.
Attenzione : la lettera P indica che a pagare deve essere il proprietario, la I l'inquilino. oppure la % di competenza

ho estratto solo una parte come esempio :
Depositi cauzionali per erogazione di servizi comuni (illuminazione, forza motrice, gas, acqua, telefono, ecc.)
P

Assicurazione delle stabile, ivi compresi gli impianti
50%

Cancelleria, copisteria, postali, noleggio sala per riunioni
50%

Cancelleria, copisteria, postali e noleggio sala per riunioni, se trattasi di assemblee straordinarie convocate per iniziativa dei conduttori ; spese di fotocopia dei documenti giustificativi richiesti
I

Compenso all'amministratore del condominio
50%

Tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e tributi in genere
P

Tassa per passo carraio
I





ASCENSORE

Installazione
P

Sostituzione integrale dell'impianto
P

Manutenzione straordinaria compresa sostituzione motore, ammortizzatori, parti meccaniche, parti elettriche
P

Consumi forza motrice e illuminazione
I

Riparazione e manutenzione ordinaria della cabina, delle parti meccaniche, elettriche, dei dispositivi di chiusura, della pulsantiera, comprensiva delle sostituzioni di piccola entità
I

Ispezione e collaudi periodici eseguiti da enti preposti a relative tasse di concessioni annuali
I

Adeguamento alle norme legislative
P

Manutenzione in abbonamento
I

Rinnovo licenza d'esercizio
I

Sostituzione delle funi in conseguenza all'uso
I


Ecc... ecc. ecc. ecc.
saluti Marco
 

gabrcasa

Nuovo Iscritto
Occorre, innanzitutto, precisare, che tra l'amministratore del condominio e l'inquilino in genere,e ciò è stato ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, non esiste alcun rapporto giuridico di qualsivoglia natura.
“Il condominio, infatti, è un ente di gestione diretto all’amministrazione delle parti comuni dell’edificio, cui partecipano i proprietari dei diversi piani o quote dello stabile (art. 1117 c.c.). Ne consegue che tutti i rapporti interni, reali o obbligatori, che attengono alle cose comuni ed alla loro amministrazione, trovando titolo nei singoli diritti di proprietà individuale e collettiva, intercorrono tra i soli condomini e non possono coinvolgere terzi. Ciò vale, in particolare, per i crediti derivanti dalle spese fatte per la gestione dei beni di proprietà comune, che, dal lato passivo, sono a carico esclusivamente dei singoli condomini, come del resto espressamente dispone l’art. 1123 c.c.”.
La giurisprudenza di legittimità, come espresso anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17201 del 24 giugno 2008, uniformandosi alle conclusioni sopra indicate, ha sempre confermato che il principio dell’appartenenza del diritto non è applicabile nel rapporto tra il condominio ed il singolo condomino perché è strumentale alla tutela dell’affidamento del terzo in buona fede e nel predetto rapporto non sussiste una relazione di terzietà tra condominio e condomino, in quanto l’ente di gestione non è terzo (Cass. Civ. n. 12709 del 30 agosto 2002; Cass. Civ. n. 17897 del 25 novembre 2003; Cass. Civ. n. 1435 del 27 gennaio 2004; Cass. Civ. n. 23994 del 27 dicembre 2004; Cass. Civ. n. 1627 del 25 gennaio 2007; Cass. Civ. n. 17039 del 3 agosto 2007).
Ciò, inoltre, deriva dal fatto che le spese cosiddette accessorie (o anche comunemente dette spese condominiali) NON sono regolate dal Codice Civile, bensì demandate a trattativa privata tra proprietario e conduttore (diritto privato).
Il proprietario può, infatti, far sottoscrivere un contratto di locazione in cui si precisa che TUTTE le spese accessorie sono a carico del conduttore.
Se il conduttore firma il contratto è tutto a carico dello stesso.
Nei compiti dell'amministratore NON rientra intervenire o ripartire tra inquilino e proprietario, se non su base volontaria (e di regola contro appropriato emolumento) e peraltro solo se proprietario ed inquilino sono d'accordo e se l'amministratore accetta.
Il che vuol dire che se gli oneri accessori non sono espressamente indicati nel contratto sarà molto difficile stabilirli con precisione. Quando si firma o si stipula un contratto è buona norma inserire un'appendice con l'indicazione degli oneri accessori a carico di conduttore e proprietario con doppia firma sul contratto.
 

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