Dalla medesima Guida dell' Agenzia delle Entrate :
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati
dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo
acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello
F24 (usando il codice tributo 6602).
Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con
apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo
in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare
l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito
d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva
sussistenza dei requisiti.
:daccordo: