Il contratto di comodato d’uso di beni immobili è soggetto, ai sensi dell’art. 5 della Tariffa, parte I, DPR 131/86, a registrazione in termine fisso ed in misura fissa.
La registrazione di tali contratti, pertanto, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula e va richiesta presentando ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti:
- due/tre copie in originale dell’atto da registrare;
- Modello 69 di richiesta di registrazione in duplice copia, debitamente compilato;
- due/tre marche da bollo da € 14,62 da applicare sull’atto da registrare;
- Mod. F23 per il versamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari ad € 168,00 con codice tributo 109T.
Se non è stato fatto, puoi sempre operare un ravvedimento operoso registrando il contratto in ritardo e versando interessi e sanzioni.
La mancata registrazione, però, pur essendo perseguibile dal punto di vista fiscale, non lede il diritto del comodante a vedere rispettato il contratto da parte del comodatario.
Pertanto puoi sempre richiedere la restituzione dell'immobile riferendoti alla clausola contrattuale che lo prevede e, qualora il comodatario non provveda, rivolgerti a un legale per avviare un'azione per rientrare in possesso del tuo immobile.
Attenzione.
Qualora il comodatario potesse dimostrare che il comodato gratuito mascherava una locazione in nero (ad esempio dando prova di averti corrisposto del denaro), potrebbe ricorrere al disposto dell'art. 3 commi 8 e 9 del Dlgs 23 del 14-03-2011 per far trasformare il rapporto, in forza di legge, in un regolare contratto di locazione di 4 + 4 anni e rimanere dentro pagando un canone annuale pari a tre volte il reddito catastale dell'immobile.
Non sapendo come è la situazione reale ti ho avvertito ....