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Premesso che un nipote è un parente (di secondo grado, nei confronti dei nonni - di terzo grado, nei confronti degli zii), la dimora abituale (residenza) in un'abitazione condivisa con persone con cui esistono vincoli di parentela (che è uno dei vincoli considerati nell'art. 4 del D.P.R. n. 223/89) comporta necessariamente la formazione di un'unica famiglia anagrafica. Pertanto tutte le persone di quella famiglia anagrafica risultano nel medesimo stato di famiglia anagrafica. E tutte le persone di quella famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare da considerare ai fini ISE/ISEE.
La norma che avevo citato (art. 4 D.P.R. n. 223/89) al primo comma recita:
"Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".
Premesso che un nipote è un parente (di secondo grado, nei confronti dei nonni - di terzo grado, nei confronti degli zii), la dimora abituale (residenza) in un'abitazione condivisa con persone con cui esistono vincoli di parentela (che è uno dei vincoli considerati nell'art. 4 del D.P.R. n. 223/89) comporta necessariamente la formazione di un'unica famiglia anagrafica. Pertanto tutte le persone di quella famiglia anagrafica risultano nel medesimo stato di famiglia anagrafica. E tutte le persone di quella famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare da considerare ai fini ISE/ISEE.
La norma che avevo citato (art. 4 D.P.R. n. 223/89) al primo comma recita:
"Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".
Poiché non vi si fa cenno al grado di parentela, deve intendersi che si applichi a un parente di qualsiasi grado, ma fino al sesto (ex art. 77 c.c.).
Per quanto riguarda la seconda domanda, le norme applicabili (tra altre) sono:
art. 2, 1c. D.Lgs. n. 109/1988:
"La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
e
art. 1-bis DPCM n. 221/1999:
"1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico... (omissis)"
Quindi per l'effetto del secondo comma di quest'ultima norma, il nipote dell'OP potrebbe non fare parte del nucleo familiare dell'OP dichiarante ai fini ISE/ISEE.
Ma non avevo ipotizzato ciò nella mia precedente risposta, poiché aveva affermato che "lavora". Quindi era improbabile che sia a carico IRPEF di altri soggetti.
In ogni caso, l'occasione della tua domanda è stata utile per precisare anche questo aspetto.
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