Non è del tutto corretto già che scrive l'utente Nemesis, e faccio il punto della situazione affinché sia chiaro il quesito esposto:
L'argomento è molto delicato. Attualmente la normativa ammette come
possibili *beneficiari* delle detrazioni fiscali le seguenti figure:
- proprietari o nudi proprietari
- familiari conviventi del possessore (l' articolo 5 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi. Sono ritenuti familiari il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.)
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione
o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise o indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni
strumentali o merce
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir che producono redditi in
forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse
condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Il convivente che non è proprietario ma che è l'unico in grado di sostenere le spese di ristrutturazione o di risparmio energetico firma un contratto di comodato d'uso col proprietario (ossia in questo caso con te) e tale contratto viene regolarmente
registrato, avremo la sicurezza che costui potrà accedere alle detrazioni fiscali in qualità di comodatario.
Per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto. In pratica il proprietario dell'immobile presenta richiesta di registrazione dell'atto e l'ufficio restituisce timbrate e firmate due copie degli atti registrati.
Una volta stipulato e registrato il contratto di comodato d'uso e trasferita la residenza, si può affermare che esistano le condizioni di partenza necessarie per poter beneficiare delle detrazioni fiscali (Inoltre, con circolare n. 20/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese diristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta). È quindi possibile presentare la pratica edilizia in Comune (sempre che sia richiesta per il tipo di intervento che si intende eseguire) e procedere così con i lavori. Le fatture saranno intestate al convivente e comodatario, che sosterrà direttamente le spese mediante apposito bonifico per le detrazioni fiscali.
E se il rapporto di convivenza dovesse malauguratamente finire e quindi anche il contratto di comodato essere risolto prima che il convivente abbia terminato di beneficiare di tutte le rate della detrazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *la cessazione dello stato di comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo al comodatario* che ha eseguito gli interventi oggetto della detrazione, il quale continuerà a fruirne fino a conclusione del periodo di godimento (10 anni).
Invece come specificato dal MEF nella nota, poiché la base imponibile TASI è la stessa dell'IMU, la riduzione vale anche ai fini TASI. In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI (con la Leggge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).
Infine riguardante a ciò che ha scritto nell'ultimo post alla sua prima domanda fa fede il Contratto di Comodato d'uso gratuito registrato regolamente come già scritto precedentemente nelle righe sopra all'Agenzia delle Entrate con residenza effettiva nell'immobile in questione. Per finire il mio lungo discorso in merito al convivente non esiste alcun anno antecedente per il riconoscimento in quanto non c'è alcuna dimostrazione effettiva della convivenza almenoché non ci sia la nascita di un bambino che in quel caso riconosce riconosce il convivente come More uxorio.