A PARERE DI CHI SCRIVE
La ripartizione delle spese dell'ascensore è la stessa prevista per le scale (vedi sotto art. 1124 del Codice civile) sempreche il regolamento non indichi modalità diverse.
Art. 1124.
Manutenzione e ricostruzione delle scale.
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
In sintesi:
Il 50% della spesa va corrisposta in base ai millesimi di proprietà , mentre il 50% sarà ripartita in base all'altezza del piano nel suo caso corrispondente a quella del piano (inferiore) che viene utilizzato dal quel condomino .