Quindi eventualmente posso procedere con lo sfratto?
Puoi procedere con lo sfratto.
La messa in mora (art. 1219 cod.civ) non è necessaria: il termine per il pagamento dei canoni è scaduto (i 20 giorni dalla data di pagamento convenuta nel contratto di locazione, dei quali abbiamo già parlato), non si tratta di interrompere un'eventuale prescrizione del tuo credito.
Se vuoi dare un'ulteriore possibilità al tuo inquilino di saldare il debito, mandagli questa benedetta raccomandata di messa in mora!
Io non la manderei per due motivi: 1) Se non la ritira perdi più di un mese di tempo per avere il riscontro dell'esito (trascorso il mese di giacenza alla Posta la raccomandata viene rispedita al mittente); 2) Se la ritira capisce che in mancanza di pagamento tu inizi la procedura di sfratto, quindi se è un po' disonesto non ti paga più nulla. Gli inquilini sanno che i tempi dello sfratto sono lunghi, ed eventuali procedure di recupero credito che il locatore intenda iniziare sono ancora più lunghe e costose. Quindi all'inquilino conviene non pagare più nulla e occupare l'appartamento fino a quando arriva l'ufficiale giudiziario.
Se il tuo avvocato gli notifica l'atto di comparizione in tribunale e lui non lo ritira, tu sei avvantaggiato: l'inquilino non si presenta in udienza, il tuo avvocato dichiara che sussiste la morosità e il giudice convalida lo sfratto. Eviti la "sciagura" del termine di grazia (dico sciagura perché dopo i 90 giorni di proroga concessi dal giudice è molto probabile che l'inquilino non sani la morosità e il proprietario, dopo aver perso altro tempo, vede aumentare il proprio credito e diminuire le possibilità di recuperarlo).
Posso dire per esperienza, mia e di altri proprietari per i quali ho seguito queste pratiche, che molto spesso i debitori non ritirano le notifiche pensando di evitare conseguenze peggiori. Perché non sanno che la notifica di un atto giudiziario, se fatta correttamente, è valida e produce i suoi effetti anche se il destinatario non la ritira.