Nando0113

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao a Tutti
un aiuto sul tema in oggetto . E1 stata indetta una assemblea per il rifacimneto dei frontatili. I frontalini non riguardano tutto il condomunio ma solo una parte di esso, gli altri (corretto o no) erano stati rifatti nella maggior parte dei casi. Il quorun e` stato raggiunto con la partecipazione dei condomini non interessati alla attivita` (non so se corretto) . Nel verbale sono state riportate cose che non sono state ne dette e ne approvato ed io me ne sono accorto solo quando arrivato il vebale. Ho subito dopo aver letto il verbale mandato mail per invalidare l`assemblea, ma l`amministratore mi dice che lo posso fare solo tramite u legale. Domande :
1) posso io chiedere annullamento sulla base delle % di presenza che non era coinvolta
2) Serve un legale

Grazie
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
l'annullamento di una delibera condominiale può sancirla solo un giudice al quale bisogna rivolgersi tramite un patrocinante legale (avvocato).
Altrimenti occorre indire una assemblea avente all'ordine del giorno la modifica o l'annullamento di quanto precedentemente deliberato.
Infine si può non pagare il riparto di spesa trattandosi di una spesa privata e non condominiale.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
l'annullamento di una delibera condominiale può sancirla solo un giudice al quale bisogna rivolgersi tramite un patrocinante legale (avvocato).
Altrimenti occorre indire una assemblea avente all'ordine del giorno la modifica o l'annullamento di quanto precedentemente deliberato.
Infine si può non pagare il riparto di spesa trattandosi di una spesa privata e non condominiale.
L'annullamento può essere richiesto dai presenti all' assemblea che abbiano votato contro o si siano astenuti, la procedura va iniziata entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta la assemblea. Per gli assenti il diritto di chiedere l'annullamento di quanto deliberato scade dopo 30 giorni dal ricevimento del verbale dell'assemblea.
I frontalini dei balconi aggettanti, ormai c'è una folto numero di sentenze, vengono considerati come facenti parte della soletta di calpestio dell'appartamento a cui fanno riferimento, quindi la loro manutenzione è a carico del proprietario dell'appartamento..
Quindi o si fa una assemblea per correggere il deliberato oppure non si paga la parte di spesa fino a quando il motivo non emerge.
Si può non approvare il bilancio consuntivo di fine gestione.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
i lavori ai frontalini sono considerati
diciamo che una volta (qualche decennio fa) se l'edificio aveva la facciata con i marcapiano, siccome questi erano e sono considerati condominiali, anche i frontalini dei balconi venivano considerati come tali.
Poi è cambiata la giurisprudenza. Tuttavia con il quorum di 1000/1000 il condominio può ritenerli ancora condominiali.
Il fatto che i frontalini non siano più comuni non significa che, nell'ambito del rifacimento della facciata, l'amministratore non possa rastrellare la cifra del fondo di copertura comprensivo delle spese dei frontalini: l'amministratore chiederà all' impresa di indicare nel preventivo l'importo previsto a ml per il rifacimento dei frontalini, quindi, con le misure già disponibili dal capitolato lavori, creerà un fondo parallelo di condominio parziale dove indicherà ai condomini detentori di uno o più balconi un importo di massima. Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori indicherà il costo effettivo balcone per balcone così il consuntivo del fondo parallelo avrà bisogno di essere integrato solo del saldo.
Certo bisogna metterci più impegno perché magari l'amministratore non disporrà di un apposito programma e quindi dovrà ricorrere ai vecchi fogli di excell.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Premesso che io ero rimasto….. ai frontalini condominiali, prendo atto dei nuovi orientamenti: (puoi postare qualche sentenza significativa?).
Che poi l’assemblea incarichi l’amministratore per la gestione dei lavori e relativi riparti, non avevo dubbi.

Nel caso di questa discussione però, se si assume che i frontalini siano di competenza esclusiva, credo che i dissenzienti possano esentate/sollevare l’amministratore dall’occuparsene.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Più che altro non devono essere considerati tra coloro a cui addebitare la spesa
Avevo scritto male: volevo dire che se l’amministratore addebitasse anche a loro, potrebbero non riconoscere l’addebito.
Però se l’assemblea avesse deliberato per la condominialita a maggioranza temo sarebbero comunque costretti a rivolgersi al giudice
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
(puoi postare qualche sentenza significativa?).
Cass. civ. 2 marzo 2018, n. 5014; Cass. civ. 14 dicembre 2017, n. 30071
I balconi, ai sensi dell’art. 1117 del c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso non rientrano tra le parti comuni.
Unica eccezione a questo principio, il caso in cui il rivestimento dei frontalini e quello delle solette dei balconi in un edificio svolgano una prevalente funzione estetica, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata, e pertanto beni ricadenti in condominio.
Comunque a dire la verità è proprio il significato di funzione estetica, che come il decoro dell' edificio, che lasciano spazio alla libera interpretazione dei giudici per cui quello che per un giudice è funzione estetica per altri non lo è.
 

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