La strada che le ho indicato (scrittura privata non autenticata):
- pur se espressamente prevista dalla legge (vedi art.1350 Cc. "Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.. gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti")
- ed altresì confermata dalla Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 482/2013: "La rinuncia meramente abdicativa è un negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto e, tenuto conto che il consolidamento con la nuda proprietà è un effetto ex lege, la stessa non può essere considerata come donazione: non era, dunque , necessario il requisito di forma prescritto dall' art. 782 cod. civ" ribadendo con ciò l'adeguatezza della scrittura privata
per essere praticata abbisogna di una conoscenza della materia; infatti molti uffici delle locali amministrazioni (quanto alla fiscalità locale), sbagliando, non accettano l'impostazione che le ho indicato e pretendono sempre un atto pubblico.
Mi sembra di capire che lei non abbia una piena conoscenza della materia giuridica. Non vorrei spingerla a compiere passi che poi non sarà in grado di gestire.
Si rivolga ad un notaio: dovrà spendere del denaro, ma almeno non avrà alcun problema. Cordialità.