celefini

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Da circa un anno, abito in condominio, formato da 10 appartamenti, su 5 piani. L'edificio, è stato costruito negli anni '70, ed all'epoca è stato redatto un regolamento condominiale, oltre che le tabelle millesimali. Dopo circa 40 anni, si è finalmente deciso di ritinteggiare la scalinata e di sostituire il portone principale d'ingresso, ormai quasi a pezzi. Purtroppo, non riusciamo a trovare un accordo, circa la modalità di divisione delle spese. Il regolamento redatto nel '70, prevede due tabelle : la tabella B, nella quale stabilisce che la metà delle spese relative all'uso delle cose comuni, tra cui le spese straodinarie per l'ascensore, vanno ripartite secondo questa tabella. L'altro 50% va calcolato secondo la tabella C, che è praticamente quella relativa al calcolo in base ai piani dove sono posti gli appartamenti. Secondo alcuni questo calcolo sarebbe giusto, ma penalizza quelli dei piani alti in quanto la tabella C è progressiva. Quelli dei piani più alti sostengono che quelle tabelle sono vetuste, e la ripartizione dovrebbe essere eguale per tutti in quanto sia i pianerottoli che le scale sono eguali per ogni piano. Come dovremmo dividere queste spese ? Aspetto lumi.
 

condobip

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Salvo diverse disposizioni regolamentari (RdC) e/o accordi, le spese per la tinteggiatura del vano scale dovrebbero essere ripartite in questa maniera,

Spese vano scale tinteggiatura
In tema di condominio, i muri delimitativi del vano scale non sono considerati alla stregua delle scale stesse né accessori delle medesime, stante che facendo parte della struttura portante dell'edificio, sono viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l'esistenza dello stesso (Tribunale di Bologna n 2695/2000)


praticamente per mlm di proprietà!
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Salvo diverse disposizioni regolamentari (RdC) e/o accordi, le spese per la tinteggiatura del vano scale dovrebbero essere ripartite in questa maniera,

Spese vano scale tinteggiatura
In tema di condominio, i muri delimitativi del vano scale non sono considerati alla stregua delle scale stesse né accessori delle medesime, stante che facendo parte della struttura portante dell'edificio, sono viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l'esistenza dello stesso (Tribunale di Bologna n 2695/2000)


praticamente per mlm di proprietà!

Concordo.
La più recente giurisprudenza ormai ha superato il criterio molto utilizzato nel passato, per cui veniva adoperata la tabella B (scale).

Attenzione però al regolamento di condominio, specie se di natura contrattuale, che potrebbe contenere disposizioni diverse.

Saluti.
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
Mi accodo alla richiesta di Celefini concordando per quanto gli è stato risposto e sperando di dare parallelamente un contributo chiarificatore in materia sottopongo il mio analogo quesito in quanto ritengo di trovarmi nella sua stessa situazione sia per le scale, al cui quesito avete più che esaurientemente risposto, ma per l'ascensore che tra l'altro è stato incluso nelle stesse vostre risposte. E' stato rifatto totalemnete per adeguamenti legislativi l'impianto elettrico dell'ascensore che aveva orami 35 anni, rifatto tutto ma proprio tutto, compreso il 100% della cabina elettrica e tutto quanto concerne la tronba e comandi dell'ascensore per una spesa di 10.000 euro ed a distanza di qualche mese sostituito l'intero meccanisco dell'apriporta per ulteriori 2.000 euro, spese che a mio avviso vanno suddivise in millesimi di proprietàm in quanto relative a strutture originarie del palazzo, tesi che mi sembra essere confortata dalle risposta di cui sopra, ma il nostro amministratore sostiene il contrario ovvero di voler dividere la spesa per millesimi di riscaldamento. Gradire il vostro esimio parere. Grazie anticipate.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.... ma per l'ascensore che tra l'altro è stato incluso nelle stesse vostre risposte.
.... ma il nostro amministratore sostiene il contrario ovvero di voler dividere la spesa per millesimi di riscaldamento. Gradire il vostro esimio parere. Grazie anticipate.
Mi domando che c'entra il riscaldamento con l'ascensore, comunque per il rifacimento dell'ascensore si è già espressa la Suprema Corte di Cassazione;

In tema di condominio di edifici la regola posta all’art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano del suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente; nell’ipotesi, invece, d’installazione ex novo dell’impianto dell’ascensore trova applicazione la disciplina dell’art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino)". Cass. Civ. sez.II, 16 maggio 1991, n. 5479
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
chiedo scusa, erano millesimi di ascensore divisa a metà per proprietà e metà per piano, e non riscaldamento, quindi ha ragione l'amministratore nel nostro caso!
 

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