Ciao Ralf, io, giorni fa, avevo letto su un libro che parlava della Riforma del Condominio, a conferma di ciò che ti ha comunicato Oronzio Crescenzio.
La Legge 12.12.2012 N° 220, della Riforma del Condominio, ha introdotto
il 5° comma dell'Articolo 63 delle disposizioni Attuative, che recita: chi subentra nei diritti di un Condomino, è obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso, e a quello precedente. Per cui, come si verifica per i il pagamento dei tributi comunali ed erariali, allo stesso modo, si applicano i contributi condominiali; in poche parole, gli oneri condominiali seguono chi acquista l'immobile
Si consiglia al compratore di un immobile, di chiedere al Notaio, di avvisare il venditore, di farsi preparare dall' Amministratore del Condominio, in cui è sito l'immobile in oggetto, un atto, dal quale risulti che, non sussistano spese condominiali arretrate debitorie!
atto dal quale risulti che non sussistano spese condominiali debitorie
Inoltre, chiedere che nello stesso atto, l'Amministratore, dichiari se siano state deliberate nel corso di precedenti Assemblee, delle spese Straordinarie
Il pagamento delle spese Condominiali da parte del nuovo proprietario, nonchè Condomino, scatterà al momento in cui è trasmesso all'Amministratore, la copia autentica del titolo che determina il trasferimento di diritto