Daniele 78

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Aldilà di tutto come ve la siete cavata voi del condominio @chiacchia con l'ordinanza del Comune a mettere in sicurezza il palazzo?
Perchè siam d'accordo anche che avete avuto il risultato che volevate, ma da quello che tu dici il problema principale (notifica del Comune per messa in sicurezza del fabbricato) che è il problema fondamentale andrà fatta MOLTO CELERMENTE.
 

chiacchia

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Altra nota dolente, la sicurezza.
In pratica cosa è successo, il nuovo amministratore ha chiamato il vecchio per avere i documenti ecc. il vecchio ha risposto che c'è un ricorso in corso perché un condominio non è stato avvisato correttamente e il nuovo si è fermato consigliandoci di rifare una nuova riunione condominiale per ratificare la precedente cosi avremmo sanato le eventuali deficienze.
Pertanto qui sono nate due correnti, una ( la mia ) che asserisce che in caso di assemblea annullabile comunque è valido tutto quello che si è deciso ( non dimentichiamoci che tra l'altro si parla di millesimi 620 unanimi ) fino a quando il giudice non decide, pertanto cosa fare, aspettare un documento che dimostri l'effettivo ricorso entro i trenta giorni e eventualmente ratificare il tutto ma nel frattempo considerare tutto effettivo.
L'altra corrente era per la nuova riunione in base all'art. 66 ecc. pertanto altro che 30 gg.
A tutto questo si aggiunge, giustamente, la messa in sicurezza del fabbricato, ma chi la deve fare? Il nuovo amm. Non si sente autorizzato, il vecchio questo vorrebbe, pertanto? Si era deciso noi 620 millesimi anticipare i soldi e chiamare noi una ditta per fare la messa in sicurezza, ma qualcuno ha detto...e i dissenzienti? Cacceranno poi i soldi? O ci faranno causa o altro ecc. risultato non si è fatto nessuna messa in sicurezza e che Dio c'è la mandi buona.
Ora sono passati 33 giorni dall'ultima raccomandata spedita ai condomini dissenzienti e assenti ma di questo benedetto ricorso non si sa niente e la mia domanda è ma il tribunale a chi va ha notificare il ricorso al vecchio o al nuovo amministratore?
Hai capitooooo???? In che situazioneeee!!!! :disappunto: spero di essere stato chiaro e di non avervi confuso
 

Daniele 78

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Altra nota dolente, la sicurezza.
In pratica cosa è successo, il nuovo amministratore ha chiamato il vecchio per avere i documenti ecc. il vecchio ha risposto che c'è un ricorso in corso perché un condominio non è stato avvisato correttamente e il nuovo si è fermato consigliandoci di rifare una nuova riunione condominiale per ratificare la precedente cosi avremmo sanato le eventuali deficienze.
Pertanto qui sono nate due correnti, una ( la mia ) che asserisce che in caso di assemblea annullabile comunque è valido tutto quello che si è deciso ( non dimentichiamoci che tra l'altro si parla di millesimi 620 unanimi ) fino a quando il giudice non decide, pertanto cosa fare, aspettare un documento che dimostri l'effettivo ricorso entro i trenta giorni e eventualmente ratificare il tutto ma nel frattempo considerare tutto effettivo.
L'altra corrente era per la nuova riunione in base all'art. 66 ecc. pertanto altro che 30 gg.
A tutto questo si aggiunge, giustamente, la messa in sicurezza del fabbricato, ma chi la deve fare? Il nuovo amm. Non si sente autorizzato, il vecchio questo vorrebbe, pertanto? Si era deciso noi 620 millesimi anticipare i soldi e chiamare noi una ditta per fare la messa in sicurezza, ma qualcuno ha detto...e i dissenzienti? Cacceranno poi i soldi? O ci faranno causa o altro ecc. risultato non si è fatto nessuna messa in sicurezza e che Dio c'è la mandi buona.
Ora sono passati 33 giorni dall'ultima raccomandata spedita ai condomini dissenzienti e assenti ma di questo benedetto ricorso non si sa niente e la mia domanda è ma il tribunale a chi va ha notificare il ricorso al vecchio o al nuovo amministratore?
Hai capitooooo???? In che situazioneeee!!!! :disappunto: spero di essere stato chiaro e di non avervi confuso
http://www.exeo.it/free/casistica-provvedimenti-contingibili-ed-urgenti-messa-in-sicurezza-edificio
Io ho trovato questo, sull'amministratore non saprei aiutarti ma sull'edificio si (sopra). Dovresti trovare all'interno gli estremi di legge che vi servono. Prova a forzare un pò la mano per il semplice motivo che in caso di ...(non diciamolo e facciamo le corna) c'è il PENALE. Fate non solo attenzione, ma molto di più in quello che fate. Occhio perchè sono grane mica da ridere.
L'art. 650 del codice penale infatti dice questo: http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art650.html
 
Ultima modifica:

sergio gattinara

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Altra nota dolente, la sicurezza.
In pratica cosa è successo, il nuovo amministratore ha chiamato il vecchio per avere i documenti ecc. il vecchio ha risposto che c'è un ricorso in corso perché un condominio non è stato avvisato correttamente e il nuovo si è fermato consigliandoci di rifare una nuova riunione condominiale per ratificare la precedente cosi avremmo sanato le eventuali deficienze.
Pertanto qui sono nate due correnti, una ( la mia ) che asserisce che in caso di assemblea annullabile comunque è valido tutto quello che si è deciso ( non dimentichiamoci che tra l'altro si parla di millesimi 620 unanimi ) fino a quando il giudice non decide, pertanto cosa fare, aspettare un documento che dimostri l'effettivo ricorso entro i trenta giorni e eventualmente ratificare il tutto ma nel frattempo considerare tutto effettivo.
L'altra corrente era per la nuova riunione in base all'art. 66 ecc. pertanto altro che 30 gg.
A tutto questo si aggiunge, giustamente, la messa in sicurezza del fabbricato, ma chi la deve fare? Il nuovo amm. Non si sente autorizzato, il vecchio questo vorrebbe, pertanto? Si era deciso noi 620 millesimi anticipare i soldi e chiamare noi una ditta per fare la messa in sicurezza, ma qualcuno ha detto...e i dissenzienti? Cacceranno poi i soldi? O ci faranno causa o altro ecc. risultato non si è fatto nessuna messa in sicurezza e che Dio c'è la mandi buona.
Ora sono passati 33 giorni dall'ultima raccomandata spedita ai condomini dissenzienti e assenti ma di questo benedetto ricorso non si sa niente e la mia domanda è ma il tribunale a chi va ha notificare il ricorso al vecchio o al nuovo amministratore?
Hai capitooooo???? In che situazioneeee!!!! :disappunto: spero di essere stato chiaro e di non avervi confuso[/quote
http://www.dirittierisposte.it/Sche...le_delibere_dell_assemblea_id1133703_art.aspx
Spero che ti possa essee utile, fammelo sapere
 

chiacchia

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Si Dani lo so che si va nel penale ma è anche vero che il 650 è depenalizzato e non c'è più l'arresto ma solo le sanzioni di 600 o 1000 €
forzare la mano è una parola è più facile quidare3 una muta di cani da slitta che un gruppo di Italiani il guaio è che simo troppo istruiti ma poco intelligenti.
Egr. Sergio non c'è commento solo una replica cosa è sfuggito?
 

sergio gattinara

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Nomina dell'amministratore: quando può intervenire il Tribunale

Articolo del 16 dicembre 2002

L'art. 1129 c.c. contempla, per i condomìni con oltre quattro condòmini, l'obbligo dell'amministratore; prevede, inoltre che, qualora non provveda l'assemblea, provveda il Tribunale alla nomina, su ricorso anche di un solo condomino.

La norma, di per sé, dipinge una situazione piuttosto pacata nella quale, per indolenza od altro, il condominio non si pronunzi con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi) per cui deve provvedere, stante il diritto di ogni singolo ad avere un amministratore, il Tribunale.

In realtà la situazione è molto più complicata, per cui si giunge al punto di richiedere la nomina d'ufficio molte volte a seguito di scontri tra due o più fazioni (favorevoli o meno al rappresentante uscente) delle quali nessuna è uscita vincitrice o, in alcuni casi, sempre più frequenti, tra i condòmini e lo stesso amministratore uscente, quando quest'ultimo possa avvalersi di un numero rilevante di quote (in quanto proprietario di più unità o in forza di deleghe di persone anziane o di grossi proprietari, normalmente dallo stesso privilegiati nella gestione) e i condòmini non riescano a spuntare una maggioranza qualificata.

Vediamo di analizzare la norma e le situazioni più frequenti nelle quali può o meno venire applicata.

Tipologia della norma e della procedura: la norma che contempla la nomina giudiziaria dell'amministratore di condominio (art. 1129 c.c.) costituisce un'ipotesi speciale della più generale data dall'ultimo comma dell'art. 1105 c.c.; quest'ultimo, dettato in materia di comunione, prevede l'intervento del Tribunale nelle ipotesi in cui l'inerzia dell'assemblea o dell'amministratore comporti il mancato funzionamento della gestione. La procedura può venire intrapresa anche da un solo condomino, senza obbligo di difesa tecnica (anche senza avvocato) mediante il deposito di un ricorso contenente la descrizione dei fatti e, soprattutto, allegata la copia del verbale negativo della delibera di nomina dell'amministratore.

Il costo è quello del contributo unificato (€ 62 in tassa fissa) oltre una somma complementare in marche di € 2.86. A seguito della proposizione del ricorso, il Tribunale si riunisce in camera di consiglio e decide se e chi nominare, comunicandone l'esito attraverso la cancelleria direttamente alla residenza del ricorrente.
In questa ipotesi il Tribunale agisce in via amministrativa, attraverso una procedura di volontaria giurisdizione.

Ipotesi in cui si può procedere: oltre al caso tipico, per la verità assai poco frequente, in cui in un condominio si decida di nominare un amministratore e non si riesca a raggiungere la maggioranza, è ammissibile il ricorso solamente nel caso in cui l'assemblea non solo non raggiunga la maggioranza, ma lo esprima a verbale; ad esempio, non sarà ammissibile il ricorso quando il verbale riporti la dicitura "viene nominato amministratore Tizio, con 300 mm.", atteso che, in questo caso, il condomino dissenziente potrà impugnare la delibera in quanto viziata (i risultati dell'impugnazione, peraltro, saranno conoscibili dopo anni frustrando, di fatto, ogni azione), ma quando l'assemblea prenda atto di non aver riportato una maggioranza, ad esempio quando venga trascritto a verbale "l'amministratore, non avendo riportato la maggioranza di legge, non può essere nominato" oppure "non avendo raggiunto la maggioranza di legge, l'amministratore rimarrà in carica ad interim" solo in queste ipotesi potrà intervenire il Tribunale in sede non contenziosa.

Giova ricordare che la più recente giurisprudenza ritiene meramente annullabili (e pertanto impugnabili nei trenta giorni) e non nulle le delibere che riportino un quorum inferiore a quanto disposto dalla legge.

Avv. Paolo Gatto
Consulente legale A.P.P.C.

Impugnazione delle delibere dell'assemblea

Aggiornato

L'impugnazione della delibera è l'atto con il quale il condomino dissenziente rispetto ad una decisione dell'assemblea (o comunque astenutosi o assente alla riunione) chiede al Giudice di stabilire che essa è illegittima perché in contrasto con la legge o con il regolamento condominiale. In assenza di impugnazione la delibera si presume valida ed è, pertanto, vincolante per tutti i condomini, anche se assenti o dissenzienti. L'impugnazione (che -secondo una recente disposizione - dovrà essere preceduta da un tentativo di conciliazione) si propone con un atto di citazione davanti al Giudice civile entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti.

>Che cosa è>Delibere nulle e delibere annullabili>Termini e modalità dell'impugnazione>La sospensione delle delibere


Che cosa èTorna su

L’impugnazione della delibera è l’atto del condomino che si ritiene leso da una delibera assunta nel corso dell’assemblea condominiale perché contrastante con la legge o con il regolamento.Le delibere che contrastano con la legge e con il regolamento si dicono “viziate”.Le delibere viziate si distinguono in delibere:

· delibere nulle: quando cioè il contrasto con la legge o il regolamento è talmente radicale e grave da non poter essere sanato dalla semplice adesione dei condomini che non provvedono ad impugnarle;

· delibere annullabili: quando il contrasto con la legge o il regolamento, pur causando una lesione in capo ad uno o più condomini, è di portata minore e si ritiene possa essere sanato per effetto di una sorta di accettazione tacita da parte dei condomini che non provvedono all’impugnazione.

L’impugnazione si propone dinnanzi al Giudice con uno specifico atto. Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Fare (D.L. n. 69/2013) il condomino che intende procedere in sede giudiziaria per risolvere questioni relative ai rapporti condominiali sarà obbligato a tentare preventivamente la conciliazione davanti ad un Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia.

Delibere nulle e delibere annullabiliTorna su

In precedenza si accennava alla differenza tra delibere nulle e delibere annullabili. La distinzione ha un rilievo fondamentale perché, come si vedrà nel paragrafo successivo, mentre le delibere annullabili devono essere impugnate entro 30 giorni, per quelle nulle questo termine non opera.In linea di principio la regola stabilita dall’art. 1137 del Codice civile impone di considerare valide le delibere salvo che il Giudice, su richiesta di uno dei condomini, non accerti la loro illegittimità. Si parla in questo caso di presunzione di validità delle delibere assembleari.Se la delibera non viene impugnata essa vincola tutti i condomini, anche se assenti all’assemblea o se nel corso della riunione avevano dichiarato di essere contrari.In generale nel caso di delibere annullabili la mancata impugnazione nel termine previsto dalla legge sana definitivamente ogni invalidità e, pertanto, la delibera non potrà mai più essere messa in discussione.Resta però salva la possibilità per l’assemblea di modificare le proprie decisioni approvando una nuova delibera sulla medesima questione.Nel caso delle delibere nulle, invece, se è vero che in mancanza di impugnazione la decisione resta vincolante per tutti i condomini, resta comunque sempre aperta la possibilità di chiedere al Giudice l’annullamento. In questo caso l’impugnazione potrà essere effettuata anche da chi ha votato favorevolmente.A titolo esemplificativo si considerano nulle le delibere:

· che non abbiano tutti i loro elementi essenziali (come ad esempio accade quando non è determinato o determinabile il loro oggetto)

· che abbiano un oggetto illecito (ad esempio perché contrarie alla morale o al buon costume)

· che incidono sui diritti individuali dei singoli condomini (ad esempio quando impongono ad uno dei condomini di liberarsi del proprio cane)

· che incidono sulle proprietà esclusive di un condomino (ad esempio quando impongono dei lavori all’interno dell’alloggio di uno dei condomini senza che questi lavori abbiano attinenza con beni o servizi condominiali).

Tutte le altre deliberazioni (contrarie alla legge o al regolamento) si considerano solo annullabili, come ad esempio accade quando vi è una violazione delle regole relative alla costituzione dell’assemblea o alle maggioranze richieste per l’approvazione.

Termini e modalità dell'impugnazioneTorna su

L’impugnazione delle delibera può essere proposta dai condomini:

· assenti all’assemblea

· che si sono astenuti nella votazione

· che si sono dichiarati contrari nella votazione.

Questa regola non si applica in caso di delibera nulla che, invece, può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse.L’impugnazione si effettua attraverso una citazione davanti al Giudice civile che deve essere notificata al Condominio, nella persona dell’Amministratore, entro 30 giorni:

· dalla deliberazione per i condomini (astenuti o dissenzienti) presenti all’assemblea

· dalla data di comunicazione della delibera per i condomini assenti all’assemblea.

Come si è accennato, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Fare (D.L. n. 69/2013) il condomino che intende procedere in sede giudiziaria per risolvere questioni relative ai rapporti condominiali sarà obbligato a tentare preventivamente la conciliazione davanti ad un Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia.Se la conciliazione non si realizza diventa possibile procedere in sede giudiziale mediante appunto notifica di un atto di citazione nel quale devono essere specificamente indicati:

· la delibera (o le delibere) che si intende impugnare

· i profili di illegittimità della delibera indicando in cosa consiste il contrasto con la legge o con il regolamento condominiale.

La sospensione delle delibereTorna su

In considerazione del principio per il quale le delibere dell’assemblea condominiale si presumono legittime, esse sono vincolanti per i condomini anche se sono state impugnate fino al momento in cui il Giudice accerta la loro illegittimità.Tuttavia l’esecuzione immediata di una delibera può causare ai condomini dei danni difficilmente rimediabili.Per questo motivo la legge consente di richiedere al Giudice di sospenderel’efficacia delle deliberazione.

La richiesta può essere effettuata:

· dopo o contestualmente all’impugnazione della delibera mediante una istanza allo stesso Giudice che deve decidere sulla validità della decisione dell’assemblea

· prima della proposizione dell’impugnazione attraverso un ricorso al Tribunale per ottenere, in via cautelare, la sospensione della delibera in attesa di presentare l’impugnazione. In questo caso, però, il termine di 30 giorni non viene comunque sospeso.


Per gli aspetti pratici vai alla guida sulla impugnazione delle delibere dell’assemblea













 
J

jac1.0

Ospite
Per gli aspetti pratici vai alla guida sulla impugnazione delle delibere dell’assemblea
Guida. Per una nota legge biologica, credo che si chiami la legge del chiasmo:
- i mancini impugnano le delibere con l'emisfero destro
- i destrimani impugnano le delibere con l'emisfero sinistro
- gli ambidestri impugnano le delibere con entrambi gli emisferi.
 

Daniele 78

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Si Dani lo so che si va nel penale ma è anche vero che il 650 è depenalizzato e non c'è più l'arresto ma solo le sanzioni di 600 o 1000 €
forzare la mano è una parola è più facile quidare3 una muta di cani da slitta che un gruppo di Italiani il guaio è che simo troppo istruiti ma poco intelligenti.
Egr. Sergio non c'è commento solo una replica cosa è sfuggito?
Ti riporto una mia esperienza indiretta. Nel palazzo vicino al mio (sono aderenti) un due anni fa si è staccato (erano più o meno le 15.00 di un sabato ed ero in ufficio per finire un lavoro) si è staccato dal balcone un pezzo di cemento dal balcone (era uno dei decori che trovi sui palazzi in centro). Ti dico l'ora perché ho sentito la botta sul marciapiede trattandosi di balcone al secondo piano (un bel pezzo da almeno 2kg). Nessuno si è fatto male ma neanche un'ora dopo sono arrivati i vigili del fuoco a transennare la zona. Ti lascio immaginare quando arrivano i vigili del fuoco e transennano tutto. 2 settimane dopo partivano con i lavori (sicuramente alla notifica hanno dato un tot tempo per intervenire salvo poi multa pesante). Tieni conto che quando metti in pericolo la salute delle persone le multe si alzano...ed effettivamente la situazione era abbastanza pericolosa. Un anno dopo è toccato al nostro palazzo (fortunatamente non sul fronte come l'altro ma sul retro). Siamo andati noi a sbattere giù gli intonaci pericolanti che (qualcuno era caduto dove i bimbi giocavano) e fortunatamente non è caduto in testa a nessun bambino altrimenti per il condominio erano grane spaventose. Fate molta attenzione perché se avete un problema simile non c'è da scherzare. Se succede quello che non deve succedere non vi asciugate più le lacrime. Solo per quello ti ho detto di provare a forzare la mano (spiega a loro in riunione cosa ti ho detto perché non è stupidata, non prendetela sottogamba la cosa) a me intasca non ne viene nulla a dirtelo, però ho ritenuto opportuno metterti in guardia.
 

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