dott77

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
In un Forum, dove si ricevono risposte senza spendere un cent, è cosa saggia concedere sempre la buona fede (così come la presunzione d'innocenza) ;)

Abbiamo già il mondo pieno di matti che ci condannano sui pregiudizi :fico:
James Melville ❄️ on Twitter

Vero, ma leggi cosa hanno scritto alcuni (e la loro inutilità)....
Cioè, una cosa è provare a scrivere quello che si sa in materia cercando di dare un aiuto, un'altra cosa è scrivere vere e proprie cavolate.
 

dott77

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Per contatti in privato basta clikkare sul nome dell'utente qui a sinistra e utilizzare la funzione "contatta in privato".
Comunque io non sono un avvocato e non saprei dare spiegazioni precise; gli esperti in materia qui sul Forum sono @Ollj e @Nemesis

Grazie, purtroppo posso contattarti in privato, mi pare di capire che è perchè sono un nuovo utente e il forum ancora non me lo fa fare.

Più che altro volevo farti un paio di domande perchè già ci sei passata e hai vissuto la situazione in prima persona.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
perchè già ci sei passata
Infatti nel link che ho indicato nel messaggio n#6 ho descritto la mia esperienza, che è andata a buon fine.

Posso aggiungere che in un altro caso ho preferito stipulare con il mio debitore un accordo bonario stragiudiziale. Abbiamo stabilito una rateazione senza interessi dopo una parziale rimessione del debito da parte mia. L'accordo era a favore del debitore (che ha mantenuto l'impegno assunto), ma conveniva pure a me perché se avessi iniziato un'azione legale avrei subito sostenuto i costi relativi e il recupero sarebbe andato molto per le lunghe.

Nel caso di accordo che prevede una rateazione, preferisco inserirvi la clausola della decadenza dal termine (art. 1186 Cod.Civ).
E' una mia idea (non l'ho chiesto all'avvocato): mi sembra di capire che con questa clausola se il debitore non paga una rata il creditore può esigere subito il pagamento di quanto dovuto. Certo che se il debitore proprio non ha i soldi la situazione non si risolve; ma la clausola può servire per responsabilizzarlo fin dall'inizio.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Art.1186 c.c.
Perché no?
Utile.
Il 492 bis c.p.c.ha un costo modesto e tempi ragionevoli,ma ci sono agenzie investigative che ti danno tutto ad un prezzo inferiore:pRA,etc.
Un'ipoteca legale su seconda casa etc.costa!!!
Pero e'efficacissima.
Ma questi controlli vanno fatti prima che nasca il debito.
Per le società poi,sempre più di capitali,il 492 bis c.p.c.non serve.Pero in quel caso con la 1456 c.c.li sbatti fuori velocemente nel caso di locazioni.
Oddio gli pignori il capitale sociale.Ma loro lo ritirano al minimo,ossia circa 3000 E o chiudono la società.
Oggigiorno chi rischia di fare una società di persone?
In caso di assegni non pagati sapevate che se l'importo dell'assegno è superiore a 10600 E,la banca emittente in caso di insolvenza commina al correntista una multa di 3000 E?
Va beh ma tanto che gli importa.....
Figuriamoci se e'un rappresentante legale di societa'.....
Fa un'altra società con un altro rappresentante legale....
E vai con i prestanome......
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In caso di assegni non pagati sapevate che se l'importo dell'assegno è superiore a 10600 E,la banca emittente in caso di insolvenza commina al correntista una multa di 3000 E?
Non è così. Premesso che non è la banca a infliggere la sanzione, ma è il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 euro a 3.098,74 euro.
Se l'importo dell'assegno è superiore a 10.329,14 euro o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,91 euro a 6.197,48 euro.
Nei due casi, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Inoltre, il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Gia'
Ma chi denuncia al prefetto del luogo dove è stato emesso l'assegno che lo stesso e'impagato?
La banca dell'emittente l'assegno o il prenditore?
Gia'ma se l'emittente e'il rappresentante legale di una società di capitali che gl'importa.
La societa'cambia rappresentante legale o chiude.
Far pagare una sanzione prefettizia a una societa'....
Oddio pero la notifica e'via pec pubblica quindi efficece e rapida.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Quindi il prenditore deve denunciare al prefetto del luogo dove è stato emesso l'assegno che lo stesso e'impagato.
Non credo la banca dell'emittente si prende la briga di denunciarlo al prefetto.
Pensa solo al protesto.
Lo caccia e gli chiude il conto.
Lo segnala al crif.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non credo la banca dell'emittente si prende la briga di denunciarlo al prefetto.
Credi male.
Nei casi che avevo elencato, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine indicato sopra, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine indicato sopra, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
Lo segnala al crif.
Alla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI).
 

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