Nemesis

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La Corte di Cassazione, sez. Quinta Civile, con ordinanza n. 4329, decisa nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 e pubblicata il 19/02/2025, ha enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di IMU, la costituzione del diritto reale di abitazione su un fabbricato o su una porzione di fabbricato, mediante scrittura privata registrata (quindi, avente data certa), ma non autenticata né trascritta, della quale il proprietario abbia dato comunicazione al Comune in epoca antecedente all’annualità oggetto di accertamento, è idonea ad esonerare il medesimo proprietario dall’obbligazione di pagamento dell’imposta, divenendone unico soggetto passivo l’habitator per la durata del diritto attribuitogli, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

N.B.: la norma indicata (art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) è stata abrogata dalla legge n. 160/2019. Ma l'art. 1, comma 743 della stessa legge ne ha riproposto il contenuto.
 
Caro il nostro @Nemesis: oggi sei in vena di docenza.

Notare e soppesare le sottolineature in grassetto...: una apologia del burocratese. @chiacchia presta anche tu attenzione ai differenti passaggi:

registrata
autenticata
trascritta
comunicata

ps: però, come la mettiamo con la citazione di legge sbagliata?
 
Si trattava di una causa relativa all’impugnazione di avviso di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2014.
Insomma: 10 anni per veder riconosciuto un diritto.
e almeno tre livelli di giudizio: l'attore era un Avvocato o aveva l'avvocato in casa..... Ci vuole coraggio per intraprendere una causa simile
 
Chi può pubblicare la suddetta sentenza e chi può mettere la formula giusta con cui cedere il diritto di abitazione da pèortare poi alla registrazione dell'A.D.E. e con quale codice pagare i tributi suppongo gli stessi del comodato ma potrei sbagliare.
 
Buongiorno, approfitto di questa simpatica “diatriba” tra eccellenti esperti, per porre un quesito sull’argomento “diritto di abitazione”, cioè:”Il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in caso di premorienza del coniuge esclusivo titolare dell’alloggio in toto oppure in parte, oppure in caso di divorzio, è rinunciabile ?” E questa rinuncia può essere esercitata prima del matrimonio ? Cioè può far parte delle clausole matrimoniali concordate tra i coniugi prima dello sposalizio, oppure no ? Nel caso pratico: Caio, proprietario dell’abitazione, intende sposare Tizia nullatenente. Può concordare e redigere, prima del matrimonio, un atto matrimoniale nel quale si affermi che in caso di sua premorienza o di divorzio, la moglie Tizia non avrà diritto a restare nell’abitazione coniugale? Grazie molto
 
un atto matrimoniale nel quale si affermi che in caso di sua premorienza o di divorzio, la moglie Tizia non avrà diritto a restare nell’abitazione coniugale? Grazie molto
Non sono un esperto: ma le condizioni poste mi paiono troppe: ad es. in caso di premorienza la moglie è una legittimaria. Ed i patti successori sono vietati dal cc. Art 458


Diverso suppongo, se al dunque il coniuge rinuncia a tale diritto : e mi pare che potrebbe pure rinunciare all'eredità, senza rinunciare al diritto di abitazione.
 
Non sono un esperto: ma le condizioni poste mi paiono troppe: ad es. in caso di premorienza la moglie è una legittimaria. Ed i patti successori sono vietati dal cc. Art 458


Diverso suppongo, se al dunque il coniuge rinuncia a tale diritto : e mi pare che potrebbe pure rinunciare all'eredità, senza rinunciare al diritto di abitazione.
Grazie molte Basty e un saluto cordiale
 

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