La braga di giunzione è di proprietà del Condominio
non è sempre stato così
Fino a qualche tempo fa, in ragione della sua ubicazione materiale (dopo la diramazione) e la sua funzione (raccordo tra parte comune ed esclusiva dell’impianto), la Cassazione affermava che " la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini” (
Cass. 3 settembre 2010 n. 19045).
Una sentenza della Cassazione che, nonostante le smentite di circostanza, pare aprire un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Si legge in sentenza che “ la questione riguarda nella sostanza la qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all’ altezza dei singoli piani dell’edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti.
Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico.
E’ appena il caso di osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell’edificio condominiale.
Occorre anche considerare che l’intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato senza sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale” (
Cass. 19 gennaio 2012 n. 778).
Come mai, secondo gli stessi ermellini, questa pronuncia non è in contrasto con i precedenti, in particolare, ad esempio, con quello che abbiamo citato in precedenza? Perché, si legge nella decisione in commento, “
il punto di rottura della braga non aveva alcun riguardo al tratto di tubi a servizio dei singoli appartamenti, ma
si trovava nella sua parte bassa nel punto cioè in cui tale braga è strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale, senza la quale lo scarico verticale non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione”
Questo è un "volo alla Icaro" i giudici non sanno che le tubazioni sono fatte con le estremità maschio/femmina in modo da essere connesse tra di loro? Se non ci fosse la necessità della inserzione non ci sarebbe la braga. A meno che adesso le tubazioni hanno le estremità maschio/maschio per cui per la loro giunzione necessitano di un giunto femmina/femmina per il loro collegamento. Allora in questo caso se la rottura è sul corpo verticale il costo della riparazione della braga (giunto femmina/femmina con innesto laterale) ha un senso.