Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
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La braga di giunzione è di proprietà del Condominio
non è sempre stato così
Fino a qualche tempo fa, in ragione della sua ubicazione materiale (dopo la diramazione) e la sua funzione (raccordo tra parte comune ed esclusiva dell’impianto), la Cassazione affermava che " la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza de singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini” (Cass. 3 settembre 2010 n. 19045).
Una sentenza della Cassazione che, nonostante le smentite di circostanza, pare aprire un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Si legge in sentenza che “ la questione riguarda nella sostanza la qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all’ altezza dei singoli piani dell’edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti.
Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico.
E’ appena il caso di osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell’edificio condominiale.
Occorre anche considerare che l’intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato senza sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale” (Cass. 19 gennaio 2012 n. 778).
Come mai, secondo gli stessi ermellini, questa pronuncia non è in contrasto con i precedenti, in particolare, ad esempio, con quello che abbiamo citato in precedenza? Perché, si legge nella decisione in commento, “ il punto di rottura della braga non aveva alcun riguardo al tratto di tubi a servizio dei singoli appartamenti, ma si trovava nella sua parte bassa nel punto cioè in cui tale braga è strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale, senza la quale lo scarico verticale non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione
Questo è un "volo alla Icaro" i giudici non sanno che le tubazioni sono fatte con le estremità maschio/femmina in modo da essere connesse tra di loro? Se non ci fosse la necessità della inserzione non ci sarebbe la braga. A meno che adesso le tubazioni hanno le estremità maschio/maschio per cui per la loro giunzione necessitano di un giunto femmina/femmina per il loro collegamento. Allora in questo caso se la rottura è sul corpo verticale il costo della riparazione della braga (giunto femmina/femmina con innesto laterale) ha un senso.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Fino a qualche tempo fa, in ragione della sua ubicazione materiale (dopo la diramazione) e la sua funzione (raccordo tra parte comune ed esclusiva dell’impianto), la Cassazione affermava che " la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale

Gli "ermellini" dubito s'intendano specificatamente di condotte di scarico e loro "appendici/componenti".
I materiali sono comunque cambiati nel corso del tempo e ben difficilmente negli edifici vecchi come il Codice gli scarichi erano in materiale plastico.

Non vedo contraddizioni se non "informali"...ongi sentenza si basa sullo specifico del caso in esame....e tutta la parte di scarico verticale non può che essere condominiale.
In un raccordo moderno, come nella tua immagine, si potrebbe addebitare al singolo solo la parte corrispondente al D2 visto che serve unicamente al raccordo con i tubi privati...ma si contrappone il fatto che essa fa corpo unico con un elemento più grande che è necessariamente comune.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
io rimango della mia opinione: se il tubo di scarico è fatto in spezzoni che possono essere connessi tra di loro senza un apposito giunto la braga è per intero a carico del singolo: perché la braga ha quella forma proprio per consentire inserzioni laterali.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
perché la braga ha quella forma proprio per consentire inserzioni laterali.

Mi pare sia ovvio e banale...ma d'altronde senza le connessioni un impianto condominiale non avrebbe ragione di esistere.
Non può essere la forma o la "frammentarietà" una discriminante visto che anche dove non vi sono allacciamenti dei singoli possono esserci "braghe" di connessione altrimenti dovrebbe essere un unico tubo continuo ...cosa tecnicamente impossibile.
 

moralista

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Professionista
Fai intervenire l'amministratore, fatti rilasciare una dichiarazione di responsabilità, e in seguito la potrai utilizzarla come un precedente
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore cosa potrebbe firmare?
Casomai potrà attestare che prima della richiusura di pavimentazione o parete non ri rilevano perdite.
Ma alla fine cosa devo fare per continuare i lavori senza aver casini ?

Quanto sopra scritto...senza sognarti di intervenire su parti che non ti competono.

Quando (e se) saranno visibili perdite si procederà alla riapertura di pavimentazione o pareti per identificare la perdita e la competenza.
Fosse dai tubi comuni a tutto il Condominio spetterà il costo del ripristino e dei danni/disagi causati.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
E il danno presunto, se si nota un deterioramento del tubo della colonna di scarico senza intervenire essendo già aperto il muro, dove la professionalità dell'amministratore
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
dove la professionalità dell'amministratore
l'amministratore, in questo caso, non decide, esegue la volontà della assemblea. Al massimo si può far parte diligente incaricare un consulente che, dopo il sopralluogo, dirà se è il caso di sostituire, prima che si rompano, le braghe (ammesso che queste siano condominiali). Quindi dovrà indire una assemblea per essere autorizzato a raccogliere i soldi per il fondo necessario per eseguire i lavori di sostituzione della braga o delle braghe (visto che, essendo coeve, saranno tutte nelle medesime condizioni).

P.S. il tecnico che esegue il consulto va pagato: quindi o lo si compensa affidandogli la direzione lavori oppure va pagato. In questo caso l'amministratore deve farsi approvare la spesa.
 

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