Per Carlolay e Meri56: Ribadisco che pagano solo tutti i proprietari che usufruiscono di quella colonna montante a partire dal punto di rottura in su. Se la rottura è al secondo piano perchè deve pagare quello che abita al primo piano? Lui anche se non si ripara la colonna montante può comunque scaricare le sua acque reflue senza danneggiare nessuno. E chiaro ora il concetto per cui devono pagare quelli di sopra al danno?
A me non è chiaro per niente.
Codice Civile - Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e
i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili,
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
La colonna di scarico quindi è di proprietà di tutti coloro a cui serve, nella sua interezza, ne consegue
che tutti coloro a cui serve sono tenuti a concorrere alle spese di manutenzione e/o sostituzione.
Codice Civile - Art.1123 - Ripartizione delle spese - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Detto tutto questo i citati art. 1117 e 1123 C.C. sono derogabili e quindi il Regolamento di Condominio
può disporre una diversa ripartizione di queste spese.
Concordo pienamente sul fatto che la braga appartiene all'unità immobiliare cui serve e che è quindi tenuta alla
sua manutenzione e alle relative spese.