un po' di giurisprudenza che puo' servire al caso:
In tema di tubature, in genere, la giurisprudenza ritiene che: « La spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio ai sensi dell'articolo cc n. 1117 n. 3 sono di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli. Le spese sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (Cassazione civile, sezione II, 18 dicembre 1995, n.12894)».
In tema di tubature, in genere, la giurisprudenza ritiene che: « La spesa per la riparazione dei canali di scarico dell'edificio in condominio ai sensi dell'articolo cc n. 1117 n. 3 sono di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli. Le spese sono a carico di tutti i condomini per la parte relativa alla colonna verticale di scarico e a carico dei rispettivi proprietari per la parte relativa alle tubazioni che si diramano verso i singoli appartamenti (Cassazione civile, sezione II, 18 dicembre 1995, n.12894)».