Con l’accordo di tutte le parti, e se il contratto lo consente, si può aggiungere un’altra persona all'originario conduttore. E' una cessione parziale di contratto: non solo nei diritti, ma anche negli obblighi.
Il modello RLI sarà utilizzabile dal prossimo mese per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed anche per eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni. Si potrà inoltre esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca. Il modello RLI va a sostituire il modello 69 in relazione a 5 specifici adempimenti:
1) richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
2) proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
3) comunicazione dei dati catastali.
4) esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
5) denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
Col modello RLI composto da quattro quadri
- quadro A Dati generali, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti
successivi (tra i quali proroga, cessione e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
- quadro B Soggetti, in cui vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
- quadro C Dati degli immobili, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
- quadro D Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca.
Fino al 31/03/2014 sarà possibile utilizzare ancora il mod. 69
E' necessario formalizzare tale passaggio con una scrittura privata (il vincolo della forma scritta, imposto dall’art. 1, co. 4 della legge n°431/1998 alle locazioni ad uso di abitazione impone che tale accordo trilaterale, che ha come parti il cedente (conduttore originario), il cessionario (nuovo conduttore) e il ceduto (locatore), vada redatto nella stessa forma) che può essere registrata (per la certezza delle parti) che attesti il trasferimento degli obblighi contrattuali a chi viene ad aggiungersi alla convivenza, dichiarando che ogni aspetto economico relativo alla cessione è stata regolato fra le parti (canone di locazione, deposito cauzionale ecc.), atto accettato e sottoscritto da tutte la parti in causa, vale a dire dal locatore (che deve dare il suo consenso alla cessione (accettando formalmente il nuovo inquilino), dal contraente originario (che cede parte della sua quota di contratto al conduttore che entra) e dal nuovo conduttore (che assume, a tutti gli effetti, gli obblighi e i diritti di coinquilino).