la non automaticità è giusta proprio perché il socio ha contratto matrimonio in regime di separazione dei beni pertanto la norma deve essere che l'assegnazione deve essere fatta solo al coniuge socio.
per cedere una parte o tutta una proprietà bisogna essere proprietari; evidentemente essere assegnatario non è stato considerato equivalente ad essere proprietario.
Comunque il coniuge sposato in regime di separazione dei beni può nell'atto di acquisto di un bene cointestare tale bene anche all'altro coniuge.
Gent.mo Sig. Criscuolo,
desidero spiegarmi meglio.
Inizialmente la Cooperativa alla quale appartengo, era a proprietà "indivisibile" e quindi, il "Socio Assegnatario" ("temporaneamente", visto che il Socio poteva in qualsiasi momento cedere al propria "quota" ad un nuovo "socio entrate") era colui al quale, essendo iscritto regolarmente e per "requisiti" nel Registro dei Soci, veniva, per l'appunto, "assegnato" e successivamente consegnato (chiavi) l'appartamento scelto dal medesimo. In ogni caso, appartamento che sarebbe potuto essere tolto se lo stesso Socio non avesse soddisfatto tutti gli obblighi amministrativi e di legge. Il Socio, infatti, pagava la propria quota del mutuo e delle spese di gestione alla cooperativa che, a sua volta, provvedeva ad elargirla all'ente che aveva "anticipato" le spese (INPDAP).
Successivamente, la Cooperativa, ha modificato il proprio statuto, chiedendo la possibilità (concessa) a poter divenire a proprietà "individuale".
E questo, credo, sia uno dei "cavilli".
Infatti, se al momento dell'atto di "cessione" dell'alloggio al Socio, avendo questo assolto ai propri obblighi di pagamento e quant'altro (tra l'altro avvenuti tramite bonifici sul c.c.b. della Cooperativa da un c.c.b. cointestato al medesimo ed alla propria consorte), cosa vietava la possibilità (anche da Lei citata quale possibilità a fine commento) di dichiarare la propria volontà, in accordo con la coniuge, di voler cointestarne la proprietà "definitiva"?