Volpino-Tagliato

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Buon giorno. Il fabbricato, composto da tre piani fuori terra, è stato costruito nel 1985, ed essendo una palazzina per solo villeggiatura al mare, l'impresa costruttrice aveva eseguito i lavori di copertura con la sola impermealizzazione del tetto e relative tegole o coppi. Dopo circa 20 anni il proprietario dell'ultimo piano ha chiesto all'amministratore di far coibentare il tetto, adducendo che d'inverno aveva freddo e di estate molto caldo. Ora chiedo: la spesa relativa alla coibentazione a chi fa carico? Faccio presente che la modifica al tetto è stata richiesta dopo circa 20 anni ed beneficiario è solamente il proprietario dell'ultimo piano. Secondo un mio modesto parere, il rifacimento del tetto e la relativa impermealizzazione è a carico di tutti i proprietari, mentre la coibentazione, essendo una nuova opera e il beneficiario è il solo proprietario dell'ultimo piano, dovrebbe essere a totale carico dello stesso. Grazie.
 

Antonio Azzaretto

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L'art. 1123 cod. civ. prescrive che "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".

Stante ciò, a mio giudizio la coibentazione del tetto serve a tutti i condòmini che ne usufruiscono il servizio, e pertanto deve essere ripartita per millesimi di proprietà, tra tutti coloro che abitano nello stesso fabbricato ricoperto dal tetto in questione.
 

Volpino-Tagliato

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Conosco perfettamente l'art. 1123 c.p.c., il mio quesito è il seguente: Il fabbricato è stato costruito con la sola impermeabilizzazione del tetto. Il proprietario, dopo 20 anni ha chiesto la coibentazione, quindi il beneficiario della coibentazione è il solo proprietario del sottotetto; viceversa se si trattasse del rifacimento della impermeabilizzazione, in questo caso, secondo me, si dovrebbe applicare l'art. 1123 c.p.c. Penso di essere stato molto chiaro. Grazie
 

skupidu

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Sarebbe come dire che se piove dentro, deve pagare solo chi ha l'acqua in casa. In Africa i tetti sono di paglia, in Italia chiamasi tetto, nel 2011 una copertura secondo il buon costruire, quindi pure coibentata. Secondo me, questo criterio viene condiviso da molti che NON abitano a ultimo piano. Chi non lo avesse capito io abito a ultimo piano!!!
 

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