U

User_22461

Ospite
Qualcuno mi sa dire se in un contratto di locazione a canone concordato è ammessa una clausola risolutiva del tipo "Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392."?
 
O

Ollj

Ospite
La clausola risolutiva espressa è rimessa alla volontà delle parti e non trova limitazione alcuna nella disciplina relativa al canone concordato
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Che vantaggi comporta la clausola risolutiva rispetto allo sfratto? E come si puo poi ottenere il rilascio dei locali?
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Che vantaggi comporta la clausola risolutiva rispetto allo sfratto? E come si puo poi ottenere il rilascio dei locali?
Per quanto di mia conoscenza, l'uno non esclude l'altro.
La clausola risolutiva espressa, che inserisco in ogni contratto di locazione, ti permette di poter chiudere il contratto all'Agenzia delle Entrate ed evitare di pagare imposte su affitti non riscossi, poi segue comunque lo sfratto...............e nel caso di rientro del debito lo si può considerare come rimborso spese e non imputabile a pigione.
Chiedo conferma o rettifica di quanto ho scritto.
Grazie
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
nel caso di rientro del debito lo si può considerare come rimborso spese e non imputabile a pigione.
Forse ti riferisci all'indennità di occupazione ex art. 1591 Cod.Civ. quando ne è evidente la natura risarcitoria, ossia nel periodo intercorrente tra la convalida dello sfratto e l'effettivo rilascio dell'unità immobiliare.
Se però il proprietario dopo lo sfratto riesce a recuperare i canoni di locazione che l'ex inquilino non aveva pagato, quelli sono soggetti a tassazione.
 
O

Ollj

Ospite
Che vantaggi comporta la clausola risolutiva rispetto allo sfratto? E come si puo poi ottenere il rilascio dei locali?
Oltre a quello fiscale, che le parti possono definire negozialmente ulteriori cause di estinzione del contratto (rispetto a quelle normative); diversamente si avrebbe un semplice inadempimento e mai risolutivo (se non per le ipotesi tassative di legge); con la clusola risolutoria, se legittima quanto a causa, il giudice avrà solo compiti d'accertamento/dichiarativi, rimettendosi così alla lex specialis definita dalle parti.
 
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