uva

Membro Storico
Proprietario Casa
I modelli di contratti concordati (3 + 2, transitori, per studenti) allegati all'Accordo Territoriale di Torino comprendono la seguente clausola:

Clausola di non discriminazione
Le parti condividono il principio di non-discriminazione per ragioni di colore della pelle, nazionalità, origine, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità nell'accesso al mercato delle locazioni.


che non esiste nei modelli ministeriali (allegati al D.M. 16/01/2017).

Ora un locatore vorrebbe non scriverla perché la ritiene lesiva del diritto di ogni proprietario di scegliere liberamente a chi affittare, o non affittare, il proprio immobile.

A parte il fatto che non scrivendola si rischia che il Sindacato neghi l'asseverazione, a me pare sia un'enunciazione priva di effetti pratici. Perché quando il locatore Tizio stipula il contratto col conduttore Caio la scelta è già stata fatta. Tizio non deve dire né motivare perché ha scelto Caio invece di un altro aspirante inquilino con colore della pelle/religione/orientamento sessuale/ecc. diversi.

Chiedo cosa ne pensate e se gli Accordi Territoriali dei vostri Comuni prevedono i modelli di contratti concordati con questa clausola.
Non ho verificato, ma il locatore che ha sollevato il problema mi dice che, ad esempio, nell'Accordo di Milano non c'è.

Grazie.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
La clausola è una forma "adattata" dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Perfettamente inutile perché ogni proprietario è libero di locare il suo immobile a chi vuole, seguendo e applicando i criteri che egli ritiene più opportuni. Probabilmente è stata inserita negli A.T. poiché a Torino da parte di un certo colore politico della Giunta la lotta alla discriminazione è un'attività molto foriera di voti e quindi va pubblicizzata in ogni forma.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
I modelli di contratti concordati (3 + 2, transitori, per studenti) allegati all'Accordo Territoriale di Torino comprendono la seguente clausola:

Clausola di non discriminazione
Le parti condividono il principio di non-discriminazione per ragioni di colore della pelle, nazionalità, origine, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità nell'accesso al mercato delle locazioni.


che non esiste nei modelli ministeriali (allegati al D.M. 16/01/2017).

Ora un locatore vorrebbe non scriverla perché la ritiene lesiva del diritto di ogni proprietario di scegliere liberamente a chi affittare, o non affittare, il proprio immobile.

A parte il fatto che non scrivendola si rischia che il Sindacato neghi l'asseverazione, a me pare sia un'enunciazione priva di effetti pratici. Perché quando il locatore Tizio stipula il contratto col conduttore Caio la scelta è già stata fatta. Tizio non deve dire né motivare perché ha scelto Caio invece di un altro aspirante inquilino con colore della pelle/religione/orientamento sessuale/ecc. diversi.

Chiedo cosa ne pensate e se gli Accordi Territoriali dei vostri Comuni prevedono i modelli di contratti concordati con questa clausola.
Non ho verificato, ma il locatore che ha sollevato il problema mi dice che, ad esempio, nell'Accordo di Milano non c'è.

Grazie.
Non conosco molti accordi : per altro in comuni limitrofi non l’ho letta (Settimo, San Mauro)
Concordo mi sembri una postilla inutile: a priori il locatore è libero di scegliere e non è tenuto a giustificare le sue risposte.
A posteriori nessuno può negare ospitalità, o unioni di fatto.

Più che altro mi sorprende: questi contratti non dovrebbero rispecchiare il modello ministeriale? Che ci fanno tali aggiunte? Mi spiace dover far ragione alle ipotesi di Mapeit: gratuito eccesso di zelo o pura propaganda
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
“Le parti” ?
Già è ridicolo pensare che un locatore possa discriminare qualcuno, a contratto già firmato, cioè dopo che la scelta della controparte è già stata effettuata.
Ma un inquilino in che modo potrebbe infrangere il “principio di non discriminazione “ ?
A me pare una dichiarazione di intenti inutile e propagandistica.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Ringrazio per le vostre opinioni e rispondo a @basty
Che ci fanno tali aggiunte?
Le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Territoriale possono aggiungere delle clausole a quelle del modello ministeriale.

A Torino nel contratto 3 + 2 ne hanno aggiunta una, oltre a quella della "non discriminazione", che secondo me è giusta e necessaria:

(Residenza del conduttore)
Il conduttore si impegna a richiedere la propria residenza presso l’alloggio oggetto della locazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla registrazione del presente contratto. Scaduto inutilmente il tempo sopra indicato, la parte locatrice provvederà ad inviare diffida ad
adempiere con nuovo termine di 30 giorni, trascorso infruttuosamente il quale, è sin d’ora autorizzata a comunicare al comune l’inadempienza del conduttore per l’avvio della procedura amministrativa d’ufficio per il trasferimento di diritto della residenza anagrafica nell’immobile oggetto di locazione.


Ne avevo già parlato sul Forum.
Quando proponiamo in affitto un appartamento con l'onere per il conduttore di porvi la residenza anagrafica (perché soltanto con la residenza l'immobile viene considerato la sua abitazione principale e il proprietario paga l'IMU agevolata) può capitare che lui la mantenga altrove in una casa di sua proprietà per non pagare l'IMU.
Grazie a questa clausola i "furbetti dell'IMU" vengono neutralizzati.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Questa della residenza mi sembra una clausola utile anche se, sinceramente, non so quanto venga fatta rispettare. In effetti tutti i Comuni ribaltano sul locatore il dovere e la responsabilità di dichiarare quando il conduttore ha preso la residenza nel locale affittato, pena il mancato riconoscimento delle agevolazioni IMU. A parte che se il conduttore non vuole dirmi quando ha chiesto all'anagrafe di fissare lì la propria residenza io non posso costringerlo a farlo e che se mi fornisce una data falsa io non posso controllarla, questa clausola potrebbe essere di un qualche aiuto al locatore.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
soltanto con la residenza l'immobile viene considerato la sua abitazione principale e il proprietario paga l'IMU agevolata)
1) per IMU agevolata intendi l’ulteriore sconto comunale oltre quello statale?
2) tale clausola (discriminazione) vale anche per i contratti x studenti o transitori?
3) IMU agevolata anche x studenti o transitori?
 

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