Ennio Alessandro Rossi

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Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005
Art. 140 bis Azione di classe

1.I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma L’atto di adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.

un esempio di class action riuscita:
prima sentenza di accoglimento in Italia (28 febbraio 2013)
La prima sentenza di accoglimento in Italia per un'azione di classe è stata riconosciuta dal Tribunale di Napoli in favore di un gruppo di turisti in viaggio a Zanzibar, che hanno ottenuto un risarcimento da vacanza rovinata.
Il processo, promosso dall'Unione Nazionale Consumatori con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Dona, dal prof Enrico Minervini e dall'avv. Stefano Perciaccante, si riferisce ad un caso che era stato denunciato anche nel corso di una puntata di ‘Striscia la Notizia’ e risale alle vacanze di Natale del 2009; alcuni turisti italiani partirono per Zanzibar pagando profumatamente per un lussuoso resort che si rivelò, al loro arrivo, un vero e proprio cantiere; al rientro dal viaggio, l'Unione Nazionale Consumatori raccolse le segnalazioni dei consumatori coinvolti per poi intraprendere un’azione di classe ai sensi dell'art. 140-bis del Codice del consumo contro il tour operator Wecantour che aveva organizzato il soggiorno.
Un eccellente risultato, anche se purtroppo il Giudice ha escluso una parte dei consumatori aderenti, applicando in modo esageratamente rigoroso il concetto di identità delle posizioni dei danneggiati.

"Siamo felici di questa vittoria -commenta il Segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona , anche se restiamo consapevoli delle inefficienze della procedura che, ad oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, non ha prodotto i risultati sperati: se l’istituto della class-action non è, infatti, in grado di assicurare in tempi rapidi soddisfazione per i consumatori, viene meno la sua funzione di deterrenza nei confronti dei comportamenti scorretti delle imprese”.
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Per chi volesse approfondire allego un ottimo studio a firma dell' avv. Mirea Sacchi di Perugia (messo in pdf così resta leggibile nel tempo ); è una " lenzuolata" ma e vale la pena
 

Allegati

  • class action da altalexcom .pdf
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Nemesis

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StLegaleDeValeriRoma

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Diciamo che dopo aver citato la normativa sarebbe opportuno anche darne un breve commento il che ovviamente presuppone una preparazione giuridica appropriata di chi pratica il diritto come professionista.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
fare della polemica è facile, integrare una risposta è utile, polemizzare soltanto non fa altro che allontanare i forumisti che collaborano e danno delle risposte inerenti al loro sapere
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
NON mi riferisco a nessuno nello specifico, ma colgo l'occasione per un richiamo generale :

Chi entra in un forum accetta le regole che lo vincola agli altri ; insomma è un contratto che bisogna leggere bene prima di intervenire ; il contratto come ben sanno i giuristi pone delle condizioni che si possono accettare o meno , ma se si accettano ci si vincola a rispettarle; diversamente SE non si ha contezza del significato giuridico dI " contratto " specialmente per chi naviga nel diritto, non è una bella presentazione . Partecipare ad un forum non è neppure obbligatorio-

REGOLE DEL FORUM ( ALL'INIZIO DEL SITO )
Il Forum è una comunità di persone che si scambiano richieste, informazioni, soluzioni e opportunità ( non è un ritrovo finalizzato alla competizione per far vedere chi è il più bravo ) , che condividono esperienze e che partecipano con le proprie capacità culturali e tecniche a fornire e apprendere informazioni utili in diverse materie.
Regole Generali
Per partecipare al Forum è richiesto - oltre alla registrazione al forum - un comportamento adeguato e civile ( p.es. non entrare a gamba tesa in maniera arrogante) oltre che improntato al buon senso. Lo staff non intende limitare le libertà degli utenti, ma questi devono ricordare che una comunità prevede che ognuno tenga un comportamento propositivo e collaborativo, sempre basato sugli argomenti e mai “sporcato” da attacchi di natura personale.


http://www.propit.it/pages/benvenuti/
 
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quiproquo

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Per calmare i bollenti, pardon, gelidi spirti del propista TIGRE, lo staff potrebbe arrogarsi il diritto di oscuramento dei suoi interventi, mancando una "esplicita autorizzazione" del candidato alla stroncatura fine a se stessa...il tutto previo piccola modifica allo statuto. Cosa ne dici Jaco??? Ti sembra opportuno??? Non solo Jaco ,chiaramente, ma tutti i propisti colpiti dai ghiaccioli di questo
misterioso compagno (si fa per dire) di viaggio...Attendo con vibrante...ecc...ecc...QPQ.
 

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