carlat47

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera, spero di avere da qualcuno qualche delucidazione.... e ringrazio tutti quelli che vorranno rispondere al mio quesito.
Mio figlio, lavora in Olanda presso una società , percepisce lo stipendio, li' e lì paga le tasse alla fonte è cittadino italiano, iscritto all'AIRE, quindi residente in Olanda. In Italia possiede un appartamento che dal primo di gennaio 2015 ha dato in affitto con opzione di cedolare secca.
Quest'anno dovrebbe quindi pagare le tasse relative al 2015 piu' acconto 2016.
Come pagare? semplicemente facendo f24? o deve comunque fare modello Unico, dichiarare quanto percepisce di reddito estero e quante tasse già paga alla fonte in Olanda e poi aggiungere anche il reddito dell'affitto immobile in Italia?
Sono andata all'Agenzia delle entrate, ma nonostante la buona volontà dell'impiegata , alla fine mi ha detto di rivolgermi ad un commercialista....!!!!! ma vorrei capire anch'io cosa c'è da fare e quale strada intraprendere!
Grazie mille a chi vorrà chiarirmi le idee.
 
O

Ollj

Ospite
Quindi suo figlio ha residenza fiscale in Olanda; in quanto soggetto non residente che percepisce reddito prodotto in Italia, è tenuto alla dichiarazione con Unico 2016 al quadro redditi fondiari.
Avendo residenza fiscale in Olanda dovrebbe sottoporre tal reddito anche alle imposte ivi previste; per evitare la doppia imposizione dello stesso reddito, dovrà far riferimento alla convenzione Aja 08.05.1990 ratificata con L. 26.07.1993, n. 305.
 
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O

Ollj

Ospite
Convenzione Aja 08.05.1990 ratificata con L. 26.07.1993, n. 305

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae da beni
immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali)
situati nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa
attribuisce il diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali
si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti
variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse
naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni
immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, si applicano ai redditi derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche'
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi
derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente
 

Allegati

  • Olanda 305.pdf
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carlat47

Membro Attivo
Proprietario Casa
GRAZIE!!!! mi avete tolti tanti dubbi, provero' a fare da sola il modello Unico dichiarando i soli redditi prodotti in Italia.
Questo forum è fantastico! E' sempre molto interessante.....e c'è sempre molto da imparare.
Grazie ancora e buon fine settimana!
 

matei constanta

Membro Attivo
Proprietario Casa
Allora lo stato italiano ha violato questa convenzione quando ha fatto la legge che i cittadini stranieri residenti in Italia devono pagare le tasse anche per le proprieta che hanno negli paesi di origine.
 
O

Ollj

Ospite
Assolutamente no, dato che non è legge italiana quella che impone di pagar le imposte nello Stato di residenza fiscale.
Spetta al Cittadino straniero versare le tasse nello Stato di residenza fiscale (eventualmente in modo diverso e come deciso nella convenzione contro la doppia imposizione). La convenzione non è una ma molteplici sono i trattati bilaterali (tanti quanti son gli Stati con cui gli accordi son conclusi).
 

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