1.Inquadramento normativo della fattispecie
L'art. 1123 cod. civ. stabilisce che "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
http://www.professionisti24.ilsole2...ff2b84-840b-11dd-9b5f-5e35718ae62dtype=Libero
questo recita l'articolo 1123. vi è una corrente di pensiero maggioritaria a quel che ho visto su internet che specifica che la ripartizione delle spese citofoniche vada non per millesimi, bensì per numero di appartamenti. Da me, le spese di manutenzione le ripartiamo per millesimi. mentre le spese per il rifacimento per appartamenti.
Credo di essere stata insufficiente nel descriverti la suddivisione delle spese. Perchè se è vero che è condominiale, eccetto la cornetta sita nell'appartamento, a chi nel caso esista un conduttore come mi pare di aver letto, tocca il pagamento? esistono spese che sono straordinarie e quelle ordinarie, quest'ultime toccano al conduttore le altre al locatore. Tu però mi sembra di ricordare che sei entrato da poco nell'appartamento quale conduttore, quindi poco hai consumato delle infrastrutture della palazzina. Non dovrebbe toccare a te la spesa. In qualsiasi caso non dovresti essere tu ad essere interpellato dall'amministratore ma il proprietario condomino appunto, dell'appartamento, dopo di che tra voi avrete stilato un contratto di locazione che dovrebbe riportare punto su punto la ripartizione delle spese condominiali, in mancanza di questo subentrano i termini di legge che non possono essere contrastati in un contratto d'affitto. Chiaro del tutto? @
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