franco1063

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buongiorno vi pongo un quesito. Il condominio dove abito ha ricevuto tramite il nostro amministratore una citazione in giudizio, da una ditta edile che nel 2012 aveva asfaltato un pezzo di strada del nostro condominio, in quanto l'allora amministratore aveva stipulato il contratto d'appalto con una clausola contrattuale in cui Le parti convenivano " una penale di Euro 50,00 oltre IVA per ogni giorno di ritardo
nel pagamento dei corrispettivi pattuiti e, correlativamente, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle opere a carico della ditta appaltatrice" e dato che lo stesso amministratore ha saldato la fattura con 440 giorni di ritardo. La ditta ci richiede adesso circa €20.000 di penale. In una assemblea del condominio tempo fa avevamo respinto la proposta della ditta di pagare ratealmente tale somma ritenendo la penale illegittima ed iniqua.
la domanda è se l'amministratore attuale può costituirsi in giudizio senza autorizzazione da parte nostra o se debba convocare una assemblea per avere l'autorizzazione di rappresentarci in giudizio.
grazie
 

Nemesis

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L'amministratore, per poter validamente rappresentare i condomini in giudizio, deve essere autorizzato da delibera assembleare (o ottenerne la ratifica) pena l'inammissibilità della costituzione in giudizio.
 

Dimaraz

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In una assemblea del condominio tempo fa avevamo respinto la proposta della ditta di pagare ratealmente tale somma ritenendo la penale illegittima ed iniqua.
la domanda è se l'amministratore attuale può costituirsi in giudizio senza autorizzazione da parte nostra o se debba convocare una assemblea per avere l'autorizzazione di rappresentarci in giudizio.

Essendo azione promossa dalla controparte l'amministratore non necessita di alcuna autorizzazione.

Fra i suoi compiti quello di rappresentare e difendere anche in Giudizio il Condominio.
Questione diversa se fosse stato il mandatario a voler promuovere azione su materie che esorbitano i suoi compiti.


I "contratti" sono impegnativi...se era apposta una valida clausola che prevedeva penali per ritardato pagamento non è con un "respingimento" deliberato in assemblea che potevate ritenervi esenti.

440 giorni di ritardo... dovreste chiedere scusa... non avete attenuanti.
 

Franci63

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I "contratti" sono impegnativi...se era apposta una valida clausola che prevedeva penali per ritardato pagamento non è con un "respingimento" deliberato in assemblea che potevate ritenervi esenti.
440 giorni di ritardo... dovreste chiedere scusa... non avete attenuanti.
Concordo.
Conviene pagare, altro che andare in giudizio !!!


In una assemblea del condominio tempo fa avevamo respinto la proposta della ditta di pagare ratealmente tale somma ritenendo la penale illegittima ed iniqua.
Perché illegittima ? chi vi ha consigliato di non pagare la penale ?
E i condomini dov'erano, mentre passavano i 440 giorni senza pagare ?

Fortunatamente ora è obbligatorio creare un fondo per le spese straordinarie, prima che inizino i relativi lavori .
Proprio per evitare problemi come questo; la ditta lavora, il condominio non paga...
 

Nemesis

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Essendo azione promossa dalla controparte l'amministratore non necessita di alcuna autorizzazione
L’amministratore è autonomamente legittimato nei casi ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, infatti, conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonchè a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., quando cioè si tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Esiste il seguente principio di diritto: “L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione".
 

franco1063

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i condomini, tra cui un avvocato, hanno ritenuto la clausola della penale vessatoria al limite dello strozzinaggio. Quando il precedente amministratore ha stipulato il contratto con la ditta edile non lo ha mai prodotto in assemblea. I 440 giorni della penale partono dal 2012 e terminano a fine 2013 e fino al 2015, data della sostituzione dell'amministratore, e fino al 2018 la ditta non aveva fatto richiesta di pagamento di questa penale. perché??? tutte queste coincidenze e il fatto che i condomini non ne sapessero nulla ha fatto scaturire questa nostra decisione di respingere la proposta e se chiamati in giudizio sollevare i dubbi della legalità di una penale giornaliera così alta e al massimo pagare l'interessi legali.
 

Dimaraz

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’amministratore è autonomamente legittimato nei casi ex art. 1131 c.c., comma 1.

Quindi coincidente con quanto ho scritto.

A supporto della "sconfinata" autonomia in caso di costituzione a resistere in caso di "lite passiva" vedasi
Corte Cassazione del 04/12/2014, n. 25634
Legittimazione dell’amministratore.
In tema di azioni giudiziali nelle quali il condominio è convenuto in giudizio, la legittimazione a resistere dell’amministratore non incontra limiti...


Ps.
A prescindere da "assenza di limiti" è buona cosa che l'amministratore integerrimo comunichi e faccia ratificare dall'assemblea.
 
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Dimaraz

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I condomini, tra cui un avvocato, hanno ritenuto la clausola della penale vessatoria al limite dello strozzinaggio...

E per fortuna che si fregia del titolo di avvocato.

In primis che la clausola fosse "vessatoria" non basta lo stabilisca una assemblea condominiale anche se annovera tra le sue file un "azzeccagarbugli" (categoria che sfoggia un titolo inflazionato e i cui "adepti" statisticamente sbagliano 1 volta su 2) ma doveva essere sancito da un Tribunale.
Tralascio commenti sul "limite del strozzinaggio" (visto che non hai precisato l'importo totale dell'appalto).. ma dovevate subito contestare il contratto e chiamare in causa l'ex amministratore per dimostrare un qualsiasi "abuso" o fatto omissivo chiedendo ristoro del danno.

Comunque non si comprende il motivo della discussione: la ditta ha citato a giudizio l'intero Condominio... cosa oensavate di ottenere se l'amministratore non si costituiva in giudizio?
 
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Franci63

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Proprietario Casa
una clausola contrattuale in cui Le parti convenivano " una penale di Euro 50,00 oltre IVA per ogni giorno di ritardo
nel pagamento dei corrispettivi pattuiti e, correlativamente, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle opere a carico della ditta appaltatrice"
Come fate a ritenere "vessatoria al limite dello strozzinaggio" una clausola che è stabilita anche a vostro favore , e che sembra essere stata discussa e trattata per
bene tra le parti ?
Quando il precedente amministratore ha stipulato il contratto con la ditta edile non lo ha mai prodotto in assemblea
E allora come fate a conoscerne il contenuto ?

Non mi pare stiate gestendo bene la vicenda; a meno che non sospettiate un accordo tra vecchio amministratore e impresa, credo che se non pagherete dovrete pagare più avanti anche le spese legali.
 

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