Nemesis

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Proprietario Casa
nel 2018 avevo presentato una CILA
Art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (*) La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.


(*) ex art. 1 del D.L. n. 105/2021, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
 

nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
puoi tentare chiedendo una proroga ma dubito che venga concessa per altre lavorazioni visto che rientrano nelle attività di manutenzione straordinaria..
Art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (*) La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.


(*) ex art. 1 del D.L. n. 105/2021, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

I tuoi interventi sempre puntuali e provvidenziali!
 

griz

Membro Storico
Professionista
in generale: se presenti una CILA un tecnico ha asseverato le opere quindi sono opere di manutenzione di una certa rilevanza, la normativa sulla Sicurezza per le opere interne di solito non viene applicata ma il tecnico, a fine lavori, deve dichiarare la conformità di quanto realizzato al progetto e se modificato l'immobile anche la variazione catastale. La fine lavori non è richiesta per la CIL (Comunicazione Inizio Lavori), pratica che oggi non è più necessario presentare in quanto le opere di attività libera non necessitano di comunicazione.
Se hai necessità di fare altri lavori per i quali è necessaria una CILA puoi scegliere se chiudere quella attiva e presentarne una nuova o presentare una pratica, sempre CILA, ma in variante a quella aperta
 

nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
in generale: se presenti una CILA un tecnico ha asseverato le opere quindi sono opere di manutenzione di una certa rilevanza, la normativa sulla Sicurezza per le opere interne di solito non viene applicata ma il tecnico, a fine lavori, deve dichiarare la conformità di quanto realizzato al progetto e se modificato l'immobile anche la variazione catastale. La fine lavori non è richiesta per la CIL (Comunicazione Inizio Lavori), pratica che oggi non è più necessario presentare in quanto le opere di attività libera non necessitano di comunicazione.
Se hai necessità di fare altri lavori per i quali è necessaria una CILA puoi scegliere se chiudere quella attiva e presentarne una nuova o presentare una pratica, sempre CILA, ma in variante a quella aperta

Di una chiarezza estrema.
- La CILA che ho presentato non prevedeva alcuna modifica dell'immobile.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
puoi tentare chiedendo una proroga ma dubito che venga concessa per altre lavorazioni visto che rientrano nelle attività di manutenzione straordinaria..
Non dire cose di questo tipo.
La proroga è concedibile per concrete motivazioni , per gli interventi dichiarati ....non per altri lavori NON ricompresi nella pratica stessa.
Se sono altri interventi presenta una seconda pratica edilizia.
 

nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa

E per la CILA del 2018 è bene comunicare la fine dei lavori?

***
Un'ultima osservazione: nella CILA del 2018 è allegata solo la planimetria catastale dell'immobile all'interno della Relazione tecnica.

Nel modello Comunicazione fine lavori ci sono questi campi. I lavori sono completati... Che fare con l'elaborato planimetrico?
(Non ci sono state variazioni: il bagno è rimasto dov'era...)

COMUNICA
che in data __/__/_____ i lavori sono stati ultimati
□ completamente
□ in forma parziale come da planimetria allegata
che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l’intervento è il seguente (*):
_______________________ prot./n. _____________________ del ____/____/_______


Quadro Riepilogativo della documentazione
Atti allegati
Copia di elaborato planimetrico del progetto
con eventuali varianti depositato in Comune
con individuazione delle opere parzialmente
concluse

Casi in cui è previsto l’allegato
- Sempre obbligatorio in caso di
lavori ultimati
 

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