Credo che si stia facendo un pò di confusione...
Il DPR 380/2001 stabilisce che la DIA può essere presentata in sostituzione della richiesta del Permesso di Costruire per una serie di lavori che sono catalogati.
In sostituzione vuol dire che è a scelta del committente richiedere la DIA od il Permesso di Costruire.
Per tale motivo la DIA, come il Permesso di Costruire, può essere richiesta anche in sanatoria.
Ovviamente c'è qualche rischio in più che sia il committente che il progettista deve assumersi con l'asseverazione della domanda. Per tale motivo una DIA in sanatoria non è consuetudine presentarla, ma nessuna legge lo vieta.
Detto questo preciso che se i lavori sono in sanatoria, dipende dall'entità e dalla tipologia degli stessi la richiesta dell'eventuale nuova agibilità, che sarà a carico dell'Ufficio Tecnico comunale.
Se è stata aperta una DIA, va fatta anche la chiusura della stessa, anche se è in sanatoria, con la presentazione della fine lavori e del collaudo da parte del Direttore dei Lavori.
Logico che se è in sanatoria il DL non dirà nulla sull'andamento dei lavori ma rilascierà il solo collaudo finale, con tutte le assunzioni di responsabilità che questo comporta.
Altra cosa.
Se è stata fatta la comunicazione di inizio lavori per la detrazione del 36% o 55% al Centro Servizi Imposte Dirette, la termine degli stessi fa fatta analoga comunicazione di fine lavori.
Questo in base ai disposti dell'art.1 del DM 41/1998.
Una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate (21/E del 23.04.2010) stabilisce che il mancato invio della comunicazione di fine lavori al Centro Operativo NON E' causa della decadenza dei benefici ottenuti.
Vedete voi quindi se farlo o meno.
Saluti