Concordo con te sulla preoccupazione, difatti avevo scritto
Chi acquisterebbe senza trascrivere ai R.I l'acquisto?
Ma l'art. 1350 al primo comma scrive
Dispositivo dell'art. 1350 Codice Civile
Devono farsi per
atto pubblico o per
scrittura privata, sotto pena di
nullità :
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ;
Quindi il disatteso obbligo di registrazione non annulla la scrittura privata, semmai comporterà una sanzione.
Per quanto riguarda la trascrizione idem: si corre il rischio che qualcun altro trascriva prima.
Nel caso qui esposto mi pare scontato che la quota venduta sia caduta in mano a soggetti comunque legati da parentela, ma con rapporti difficili con gli altri comproprietari: in casi come questi si può ammettere che la compravendita sia avvenuta senza pubblicità.
In ogni caso
@Blu Blu si è eclissato e non ha chiarito se era una comunione ereditaria(quindi con diritto di prelazione) o altro. Il non dare pubblicità poteva essere un maldestro tentativo per eludere la prelazione.