Mi domando cioè se tale disdetta è regolare allorché viene CONSEGNATA all'ufficio postale sotto forma di raccomandata con ricevuta di ricevimento 180 giorni prima della scadenza del contratto. Finora avevo assunto che dovesse PERVENIRE al conduttore 180 giorni prima, cosa ben diversa.
Ho trovato : Contemporaneamente, alla luce di una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice che nella specie deve essere ulteriormente confermata, si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto invoca l'odierno ricorrente - che la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.
Spetta, pertanto, al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758).
In altri termini, la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso e tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari (Cass. 13 aprile 2006, n. 8649; Cass. 25 settembre 2006, n. 20784).
Raccomandata, prova certa, avviso di ricevimento, necessit, insussistenza
:daccordo: