attiliogiovanni
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Salve a tutti avrei bisogno di chiarimenti sulla definizione di uso esclusivo di parti condominiali, nel nostro condominio composto di due edifici distinti in A e B e separati da una strada condominiale comune, l'articolo 2 del regolamento condominiale dice che sono di proprietà e uso comune ed indivisibile a tutti i condomini il suolo su cui sorgono i due fabbricati ed il relativo sottosuolo, il parcheggio,le strade interne (esclusa la strada di accesso ai garages di cui al successivo alticolo 3. art.3 l'edificio B ha in uso esclusivo la strada comune di accesso ai garages.
Le mie omande sono: 1) la manutenzione di sopracitata strada a chi è a carico? 2) in questa strada possono essere posizionati motorini ,auto ,tavolini per pranzare da parte dei proprietari del complesso B contravvenedo al regolameno condominiale che vieta di occupare anche temporaneamente le parti comuni condominiali.3) posso io proprietario del complesso A accedere solamente a piedi per constatare violazioni del regolamento condominiale, magari danneggiamenti sul muro perimetrale condominiale.grazie
Le mie omande sono: 1) la manutenzione di sopracitata strada a chi è a carico? 2) in questa strada possono essere posizionati motorini ,auto ,tavolini per pranzare da parte dei proprietari del complesso B contravvenedo al regolameno condominiale che vieta di occupare anche temporaneamente le parti comuni condominiali.3) posso io proprietario del complesso A accedere solamente a piedi per constatare violazioni del regolamento condominiale, magari danneggiamenti sul muro perimetrale condominiale.grazie