luciano1949

Membro Attivo
Proprietario Casa
Pongo un quesito e solo gli esperti del forum possono darmi una soluzione, mia cognata si è separata un anno fa e ha lasciato la casa coniugale al marito perchè troppo onerosa da mantenere, è un attico in zona centrale della città del valore di circa 500.000€, la proprietà è 50% per ciascuno, ora lei vorrebbe acquistarsi una casa che risulterebbe quindi come 2a casa, lei vorrebbe alienare la sua metà ma l'ex marito non vuole, come fare a comperare la sua casa ed evitare di pagare come seconda abitazione? potrebbe vendere la sua metà ad una società che acquista per investire denaro? può obbligare l'ex marito a ritirare la sua metà? deve proprio rivolgersi al giudice per avere la sua quotà?.
Lei vorrebbe risolvere la situazione senza entrare nei circoli dei tribunali e non ha pretese assurde, vuole una valutazione giusta e lascerebbe anche la possibilità all'ex marito di pagare anche in qualche anno l'immobile, con ovvie garanzie.
grazie per qualsisi consiglio/contributo che chiarisca la situazione.
 

luciano1949

Membro Attivo
Proprietario Casa
No, nessun affitto, hanno deciso dall'avvocato di dividere i loro beni a metà, auto e contanti, lei ha scelto di lasciare l'uso della casa e lui ha riconosciuto qualche € in più all'assegno di mantenimento, ma la proprietà è rimasta metà/metà, ora con la previsione di acquistare un appartamento per lei, si trova a fare tutta la trafila come seconda casa con costi più elevati, lei ora vorrebbe vendere la sua metà all'ex marito o anche (visto il suo rifiuto a acquistare) a qualsiasi compratore si presenti, chiede qualche suggerimento o sentire qualcuno/a che si sia trovato/a in queste situazioni.
grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Lei vorrebbe risolvere la situazione...
Ex art. 1111 c.c., può sempre domandare lo scioglimento della comunione. Essa potrà avvenire o con un contratto di divisione (di comune accordo con il marito, che non è ancora "ex") o per via giudiziale. Il giudice procederà alla formazione di lotti di pari valore o, se questi ultimi non sono possibili (l'immobile non è comodamente divisibile), alla vendita del bene, ex art. 720 c.c. (applicabile anche alle comunioni non ereditarie, in forza dell'art. 1116 c.c.).
P.S.: dovresti utilizzare un oggetto della discussione "significativo", indicativo dell'effettiva questione proposta, evitando frasi generiche come quella da te usata.
 

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