Attesochè l'argomento interessa e potrebbe coinvolgere anche altri utenti del Forum,mi permetto,modestamente,di fare il punto della situazione circa questi rapporti cliente-avvocato che in genere vengono affrontati in maniera piuttosto superficiale.
Rapporti che,in effetti,si verificano quotidianamente e che di recente anche le disposizioni Monti hanno cercato di regolare (richiesta preventivo etc.).
Va considerato anzitutto (per chi non lo sapesse) che tra cliente ed avvocato s'instaura un legame che trova la sua fonte nell'art.2229 e segg.cc sub "Esercizio delle professioni intellettuali" (cfr.in particolare 2233).
Tale rapporto,non soggetto a requisiti di forma,è il c.d.contratto d'opera intellettuale.
Ciò premesso va altresì aggiunto che il vigente tariffario (DM 127/2004 e segg.) degli Avvocati prevede che "onorari e diritti" sono "... sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali".
Aggiungasi che anche sotto il profilo deontologico (cfr.art.50) chiedere compensi alla controparte (salva l'ipotesi della solidarietà) non è consentito.
Tutto ciò premesso resta da considerare che nel caso esposto, spesso ricorrente,per il cliente pagare le spese a causa di un comportamento illecito (morosità) altrui,concreta palesemente un danno.
Pertanto sarebbe equo che questo danno venisse risarcito (azione tesa alla condanna alle spese da ripetere,come ben precisa il "cichi").
E quindi diventerebbe un problema da considerare quello di ottenere un titolo giudiziale.
Rimane in ultima analisi da riflettere su quanto in premessa:l'avvocato nell'assumere l'incarico ha il preciso dovere di spiegare la situazione al cliente, come del resto prescritto dal codice deontologico (doveri di lealtà,correttezza,indipendenza,dignità e probità).Ebbene, se venissero rispettate queste regole prima di allacciare un contatto,non ci troveremmo in seguito a situazioni del genere chiaramente alquanto spiacevoli per chi le subisce.
Grazie della cortese attenzione.
Gatta