Infatti, ti ho chiesto cosa diceva in merito il Regolametno di condominio, perchè se presente, regola l'uso delle parti comuni, e autorizza o vieta anche l'uso del parcheggio nel cortile.
Le attribuzioni dell'amministratore sono regolate dall'art. 1130 cc.
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art. 1131 cc.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Quantomeno, ammesso che volesse fare un favore agli operai del cantiere, doveva chiedere il permesso all'assemblea e stabilire all'occorrenza, qualora il regolamento di condominio nulla vieta, un compenso per l'affitto temporaneo della gru, anche perchè se succede qualcosa e qualcuno si fa male a causa della gru, non solo ci va di mezzo l'amministratore che non ha avvertito l'assemblea e non ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, ma secondo l'art. 2051 cc. il condominio è il custode del condominio stesso quindi siete tutti responsabili.
Il mio consiglio è di richiedere immediatamente un'assemblea straordinaria in cui chiedete spiegazioni all'amministratore del suo operato e la rimozione della gru dal cortile condominiale.