vera1

Membro Attivo
Buongiorno, volevo chiedere a chi è del settore o comunque conosce le leggi, che lasso di tempo ho per depositare il collaudo al genio civile. E' stata fatta la chisura lavori e depositata la relazione a lavori ultimati che è già stata ritirata dal D.L., il problema è che il collaudatore prende tempo e mi rimanda di settimana in settimana. Esiste un periodo entro il quale depositare il collaudo oppure posso farlo anche dopo un anno dal ririto della relazione lavori ultimati? In caso contrario a cosa vado incontro?
 

geomtupputi

Membro Attivo
Professionista
il collaudo va fatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
questa data è indicata nella relazione a strutture ultimate.
 

geomtupputi

Membro Attivo
Professionista
Ma il DLL strutturista ti ha mandato la documentazione tecnica e il progetto approvato???
Attenzione, i 60 giorni partono dalla data di ultimazione lavori e non dal timbro di deposito del certificato di collaudo...vedi un pò tu le date precise....
 

felixgiovanni

Nuovo Iscritto
Chiedo scusa se mi intrometto...ma vorrei precisare meglio alcuni passaggi. Il collaudatore non può procedere al deposito del certificato di collaudo statico senza che vi sia stato preventivo deposito presso il genio civile (o sportello unico) della relazione a strutture ultimate (compito del direttore dei lavori), altrimenti rischierebbe di collaudare strutture ...non finite. Il direttore dei lavori ha 60 giorni di tempo dalla data di ultimazione delle strutture per potervi adempiere, altrimenti incorre in sanzione...art. 73 DPR 380/2001 (da € 41 a € 206). Depositata la relazione a struttura ultimata ne consegna copia al collaudatore che, a sua volta, ha 60 giorni di tempo per depositare il certificato di collaudo statico. La decorrenza dei 60 giorni utili per gli adempimenti del collaudatore inizia dalla data di deposito della relazione a struttura ultimata...e non certo dalla ultimazione delle strutture, perchè in tal guisa si sovrapporrebbe alla scadenza del direttore dei lavori...In altri termini se il D.L. deposita la propria RSU proprio il 60° giorno, nell'ultimo istante di apertura dell'ufficio....egli è in regola mentre il collaudatore, avendo dovuto adempiere a sua volta nello stesso termine di 60 giorni dalla ultimazione delle strutture, già sarebbe in difetto! Per il collaudatore, quindi, fa testo la data del deposito della relazione a struttura ultimata (ritengo personalmente che dovrebbe far testo addirittura la data in cui gli viene consegnata la RSU...). La sanzione per il collaudatore va da € 51 a € 516 ..art. 74 DPR 380/2001. Scusate ancora....
 

vera1

Membro Attivo
No che scusate, grazie invece per i vostri consigli. Ho preso la pratica ed ho visto la documentazione, il protocollo di ricezione relazione struttura ultimata porta la data del 30/04/2010 mentre nell'ultimo foglio della relazione c'è il timbro del genio civile dove si attesta l'avvenuto deposito ed il timbro del 12/05/10. I 60 giorni decorrono quindi dal 30/4 o dal 12/5?
Ed in caso venisse fatto in ritado (cosa probabilissima) cosa comporta a me?
 

felixgiovanni

Nuovo Iscritto
Concordo dal 12/05 e, perciò, c'è tempo fino al 12/07 per il deposito del certificato di collaudo statico. In caso di ritardo vi è unicamente sanzione a carico del tecnico collaudatore, nei termini suesposti, e nient'altro...significando che per il proprietario committente non sono previste azioni sanzionatorie. Il problema vero verrà dopo.... Se il collaudatore adempie, anche dopo tali termini, tutto ok per il committente...in mancanza si dovrà nominare altro collaudatore che procederà a verificare i lavori eseguiti, i calcoli depositati, le loro rispondenze alle normative, e tutto quant'altro di competenza...fino a poter stilare a sua volta il certificato che, come noto, è documento indispensabile per ottenere l'abitabilità e/o l'uso e, quindi,per consentire al committente la corretta commerciabilità del bene in oggetto. Qualcuno sostiene, forse a ragione, che il certificato di collaudo statico per un fabbricato è come il libretto di circolazione per un'autovettura... Se i lavori non potessero essere collaudati per rinuncia del tecnico incaricato ovvero per cattiva esecuzione, ammettiamo per accertati difetti e/o carenze, o per insufficienza di prove di carico e/o altre manchevolezze...si procederà a intervenire ufficialmente per rimuovere le cause ostative per cui, in tal caso, ... saltano tutte le scadenze di legge anzidette. Speriamo non sia così...
 

vera1

Membro Attivo
:) Grazie, gentilissimo. Il mio problema è che il collaudatore io non lo conosco, ovvero conosco il Direttore lavori che conosce il collaudatore. Io ho già detto (al D.L) che ho urgenza per il collaudo ma lui prende tempo dicendo che il collaudatore è al momento impegnato. Se volessi cambiarlo e quindi nominare altro collaudatore, dovrebbe firmare la
rinuncia? E poi come comunichereri il nuovo collaudatore al genio civile? Grazie
 

felixgiovanni

Nuovo Iscritto
Il collaudatore è figura tecnica nominata dal committente; non deve aver preso in alcun modo parte alla progettazione.... E' sempre preferibile che vi sia la firma di rinuncia del collaudatore "uscente", sperando che non aspetti il 60° giorno per apporla! Ritengo che oltre il 60° giorno si possa procedere a nuova nomina, tranne che per motivi di forza maggiore.... Il collaudatore subentrante può essere segnalato al Genio Civile con la stessa nota di deposito del suo certificato di collaudo statico...precisando nella stessa gli estremi del deposito del progetto d'origine e della relazione a strutture ultimate, nonché i motivi della rinuncia (o inerzia) del precedente incaricato...oppure prima con lettera raccomandata recante gli estremi anzidetti. Buona fortuna. cordialità
 

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