Uso esclusivo del lastrico solare Trib. civ. Milano, sez. VIII, 14 gennaio 2003, n. 443
Il diritto di uso esclusivo del lastrico solare condominiale, anche quando il titolo ne stabilisca l'attribuzione perpetua al proprietario dell'immobile sottostante, non può confondersi con la proprietà sul terrazzo, essendo l'uso diritto reale di natura temporanea, personale, incedibile.
Nonostante le sostanziali differenze fisiche e strutturali che caratterizzano il lastrico solare e la terrazza a livello, per i giudici di legittimità la diversità tra i due manufatti continua a restare puramente teorica e astratta. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 26239 del 13 dicembre 2007, affermando che «in tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti».