basty

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Proprietario Casa
Il retro del modulo ex art 12 del DL21/3/78 riporta una sintesi delle istruzioni, ed al punto B) recita:
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.

Temo che prevalga quindi la semplice consegna delle chiavi
 

davideboschi

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Proprietario Casa
Io ho capito che il contratto preliminare è stato firmato il 1° agosto, contestualmente alla consegna delle chiavi:
Esatto
Quindi se in quella data (contestualmente a quella firma) sono state consegnate le chiavi, allora dal 1° agosto decorrevano le 48 ore entro le quali il locatore doveva presentare la comunicazione alla P.S.
Capisco la tua posizione, ma il contratto preliminare prevedeva l'inizio della locazione, ossia del godimento dell'immobile, al 1 settembre. Le chiavi sono state consegnate solo per l'esecuzione di lavori che non potevo seguire personalmente, e questa circostanza è citata nel preliminare.
Ora, la legge dice che la comunicazione alla P.S va fatta in caso di "cessione in godimento esclusivo dell'immobile o parte di esso". L'esecuzione di lavori non si può considerare godimento, che va inteso come "usare a proprio beneficio". Chi lavora nell'immobile non lo usa a proprio beneficio, ci lavora e basta. Altrimenti anche la donna delle pulizie e i piastrellisti albanesi godono dell'immobile, in forza di un contratto.
Non essendoci godimento, cade il motivo per cui va fatta ca comunicazione, anche se quello aveva le chiavi.
Tra l'altro, non le aveva in esclusiva, che è l'altro requisito necessario per far scattare l'obbligo di comunicazione. Infatti le chiavi dell'immobile le avevo anch'io, e sono entrato ed uscito a mio piacimento senza chiedere il permesso all'inquilino, cosa che non avrei potuto fare in caso di cessione in esclusiva.
Non ho capito se quel preliminare firmato il 1° agosto non è stato consegnato al Tizio, che pare avesse solo una bozza non firmata:
Il Tizio lo ha firmato, come giustamente si fa con un contratto, e giustamente aveva la sua copia firmata in originale, così come io avevo la mia.
Io avrei fatto la comunicazione alla P.S. entro 48 ore dal giorno in cui ho consegnato le chiavi a Tizio.
Con questa esperienza alle spalle, anch'io avrei fatto così. Ma solo come misura di prudenza, consistente nel far dire alla legge più di quanto non dica. Non certo per dovere di cittadino rispettoso della legge.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la legge dice che la comunicazione alla P.S va fatta in caso di "cessione in godimento esclusivo dell'immobile o parte di esso".
No. Quello è relativo alla (diversa) comunicazione di cessione fabbricato ai cittadini italiani.
Per gli extracomunitari e apolidi non è richiesta la cessione del godimento "esclusivo" dell'immobile o di parte di esso. Ed è prevista anche in caso di "ospitalità" o quando si "dà alloggio".
Ma hai presentato (almeno) la comunicazione entro 48 ore dalla decorrenza contrattuale?
 
Ultima modifica:

davideboschi

Membro Attivo
Proprietario Casa
No. Quello è relativo alla (diversa) comunicazione di cessione fabbricato ai cittadini italiani
Grazie per la precisazione. Comunque, anche se la legge non richiede il requisito dell'esclusività, richiede quello del godimento, corretto? Che qui non c'era.
Ma hai presentato (almeno) la comunicazione entro 48 ore dalla decorrenza contrattuale?
Sì, l'ho fatto.
 

uva

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.che dici se invece si tratta di un amico o di un parente che va a "sorvegliare" la mia abitazione mentre sono in ferie?
Dico che con quell'amico/parente cittadino extraUE non hai stipulato un contratto di locazione né di comodato da cui risulti che gli hai dato le chiavi per andarci ad abitare.
Ricordo che è obbligatorio allegare il contratto alla comunicazione che si invia alla P.S.

Se poi in tua assenza l'amico/parente avendo le chiavi si stabilisce a casa tua o ci piazza un estraneo che non se ne vuole andare, vedrai tu come risolvere la situazione.

Faccio un altro esempio pratico di consegna chiavi.
Quando devo affittare un appartamento già rilasciato dal conduttore precedente, consegno al nostro agente immobiliare le chiavi per gestire le visite in assenza di noi proprietari. Il motivo per cui gliele consegno è scritto sull'incarico che gli conferisco.
Quindi è dimostrato che non si tratta né di locazione né di comodato né di ospitalità. Per cui se l'agente fosse cittadino extraUE io non dovrei fare la comunicazione alla P.S.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
la legge dice
In calce al modulo da inviare alla P.S. sta scritto:

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286: “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.
 

uva

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Dimaraz

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Se poi in tua assenza l'amico/parente avendo le chiavi si stabilisce a casa tua o ci piazza un estraneo che non se ne vuole andare,
Chi vuole "occupare" un immobile non necessita delle tue chiavi.

Forse non hai inteso cosa contesto ...non è l'inequivocabile obbligo di comunicazione quando hai stipulato un contratto (anche un preliminare è un conttatto)... ma determinare tale obbligo dalla consegna/detenzione di una "chiave".
 

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