Vero:
http://www.google.it/url?sa=t&sourc...LUE6Y47T3shK7KjQA&sig2=3oZtp8Occ8uaUqcjZ_iFWA
Per gli extracomunitari sempre :
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm
:daccordo: