L'usucapione non è un tipo di contratto, prima di tutto. L''affitto e il comodato d'uso hanno bisogno di un contratto per far sì che i contraenti (affitto) e i comodatari (comodato d'uso) possano usufruire del bene.
L'usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa. In Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.
Tale regola si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, ecc., tranne le cose extra commercium, purché il possesso abbia i seguenti requisiti:
a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede; deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale; non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il decorso del tempo ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
L'usucapione, è, quindi, un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà. Ma l'usucapione può anche essere utilizzata per paralizzare l'azione di rivendicazione tardivamente proposta dal proprietario.
Spero di essere stato esauriente.