In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attività, senza la necessità che quest’ultima sia anche direttamente esercitata dall’avente diritto (art.37, comma 1).
Così Cassazione, 10 febbraio 1994, n.1359:
“In tema di morte del conduttore di immobile destinato per uno degli usi previsti dall’art.27, della legge sull’equo canone, subentrano nel rapporto, ai sensi dell’art.37, della medesima legge, coloro che per successione o per precedente rapporto (risultante da data certa anteriore all’apertura della successione), hanno diritto di continuare l’attività, senza necessità che questa sia anche direttamente esercitata dall’avente diritto ovvero da colui che anche in base a legittima aspettativa ne abbia titolo, perché questo ulteriore requisito, espressamente richiesto dalle precedenti analoghe disposizioni dell’art.1, quarto comma, della legge n.253 del 1950 e art.2 bis, della legge n.351 del 1974, relativa alle locazioni soggette al regime di proroga, non è stato più indicato dal legislatore nell’art. 37, sopra citato (cfr. Cassazione 4 marzo 1993, n.2629).
E ciò perché la legge richiede, ai fini di consentire la successione nel contratto di locazione da parte degli eredi, non la effettiva continuazione dell’attività precedentemente svolta dal dante causa, bensì la legittimazione a farlo, ovvero la possibilità giuridica di continuare l’attività del de cuius, che si acquisisce subentrando nella titolarità dell’azienda da lui precedentemente condotta”.