Oggi è stata pubblicata la Circolare esplicativa 14/E (6 giugno 2020), insieme alla <Risoluzione 32/E che indica il relativo cod. tributo.
Segnalo alla riflessione alcuni punti della circolare.
pag. 13 - Può verificarsi il caso che il credito d'imposta spetti solo per uno dei mesi elencati (marzo-aprile-maggio) in relazione al calo di fatturato mensile rispetto all'anno precedente
pag. 13 -
pag. 14 -
pag. 15
Non ho letto nulla riguardo all'obbligo del locatore di accettare la cessione del credito
In particolare:
pag.16
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Segnalo alla riflessione alcuni punti della circolare.
pag. 13 - Può verificarsi il caso che il credito d'imposta spetti solo per uno dei mesi elencati (marzo-aprile-maggio) in relazione al calo di fatturato mensile rispetto all'anno precedente
pag. 13 -
Ai sensi del comma 5, inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Si pensi ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio; in tale ipotesi, il credito – fermi restando gli ulteriori requisiti – risulta fruibile successivamente al pagamento.
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Inoltre, nelle ipotesi in cui in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si verifichi una modifica ai contratti in essere con l’effetto di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere (si pensi, ad esempio, alle previsione di cui all’articolo 216 del Decreto rilancio relativa ai conduttore di impianti sportivi), ai fini della determinazione del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è necessario considerare le somme effettivamente versate.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.
pag. 15
Per quanto concerne l’utilizzo diretto da parte dei soggetti che possiedono i requisiti ........... si precisa che la compensazione mediante modello F24 deve avvenire, come espressamente indicato dalla norma, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.
Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate,
In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Inoltre,........... per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020.
Cessione del CreditoNon ho letto nulla riguardo all'obbligo del locatore di accettare la cessione del credito
In particolare:
pag.16
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 122 del Decreto rilancio, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID19 comprese quelle relative al credito d’imposta in esame.
pag. 17
In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.
In relazione al cessionario, invece, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità.
(Questa non l'ho capita: come può il valore nominale del credito essere maggiore rispetto al corrispettivo pattuito?) (salvo erronea valutazione della misura).
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