simonetta menini

Membro Junior
Professionista
Buon giorno a tutti, desidero sottoporre un quesito: un avvocato mi ha riferito che se devo stipulare un contratto di locazione ad uso studentesco, inererente ad un appartamento risalente a circa 30 qnni che mai subito alcuna ristrutturazione, il locatore deve consegnare al momento della stipula del contratto copia dell'ACE e tutti i certificati di adeguatezza degli impianti. A me risultava che nel contratto potesse essere dichiarato che gli impianti risalgono alla normativa in vigore al momento della costruzione del fabbricato e che l'ACE riguardi solo le locazioni di immobili nuovi, per cui gia' muniti di tale certificato o ristrutturati di recente. Mi sbaglio forse? Grazie per l'aiuto. Simonetta
 
J

JERRY48

Ospite
l'obbligo di certificazione energetica viene meno nel caso in cui l'edificio, una singola unità immobiliare siano privi dell'impianto di riscaldamento, o di climatizzatori o l'edificio non sia stato ristrutturato di recente.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il primo luglio è entrato in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica
Il 1 luglio 2009 è entrato in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione).
La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE).
I commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005 prevedevano l’obbligo di allegazione dell’AQE, Attestato di Qualificazione Energetica, o dell'ACE, Attestato di Certificazione Energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità.
Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 che, con l'art. 35 comma 2 bis a firma Calderoli, sanciva l'abrogazione, con effetto immediato, dell'allegazione nell'atto di trasferimento a titolo oneroso abrogando i sopra citati commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005.
Ma la legge 133, nata per semplificare la questione, l'ha invece ingarbugliata.
Salta sì, a livello nazionale, l'obbligo di allegazione, ma è rimasto quello di dotare l'edificio del certificato.
ciao;)
 
J

JERRY48

Ospite
per gli edifici già esistenti molto vecchi fino a 1000 mq., è prevista la possibilità per chi vende di firmare una dichiarazione in cui si attesta l'immobile come classe G, cioè completamente inefficiente.

le leggi citate da te tutte esatte.

si chiedono altri contributi
 

simonetta menini

Membro Junior
Professionista
Grazie per l'aiuto, volevo anche sapere se devo allegare al contratto la conformita' dell'impianto elettrico o posso dichiara risale all'epoca in cui è stato costruito il fabbricato, cioe' 40 anni fa. Grazie mille a tutti
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il D.Lgs.28/2011 (normativa nazionale) ha indicato che:

«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.».
 

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