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oggi è il giorno che imparo le cose , ho iniziato a lavorare come professionista nel 1985, per me esisteva il condono da lì in poiArt. 15 della legge n. 10/1977.
Formalmente quell'articolo non è stato abrogato, ma le disposizioni di cui al capo I della legge n. 47/1985 sostituiscono quelle di cui agli artt. 15 e 17 della legge n. 10/1977.sono andato a leggere l'art 15 della 10/77, che poi è stato abrogato con la 47/85
Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.per le opere difformi prevede la demolizione...
si, questo vale anche per la 47/85 ma molte difformità non sono state sanate perchè era difficilmente dimostrabile che la demolizione avrebbe leso la parte conformeNel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.
direi che le varianti così come intese non si possono definire difformità da sanare, sono curioso di sapere di quali opere si tratta nel caso esposto dalla postanteNon si precede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.
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